Percorsi abilitanti docenti, in settimana il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe finalmente pubblicare (almeno secondo le ultime indiscrezioni) il decreto di accreditamento che darà il via alla pubblicazione dei bandi da parte delle Università e delle istituzioni AFAM. In merito alla questione del riconoscimento dei 24 CFU conseguiti durante il percorso di studi universitario, non mancano i dubbi da parte degli aspiranti.
Percorsi abilitanti docenti, il riconoscimento dei 24 CFU
Il sindacato FLP, in una nota informativa, ha trattato in maniera esaustiva la questione riguardante il riconoscimento dei 24 CFU. Secondo quanto indicato dall’articolo 8 del DPCM del 4 agosto 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre), ‘ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale’.
Cosa indica il DPCM
Secondo quanto indicato dalla suddetta normativa, i 24 CFU vengono riconosciuti ai fini dei percorsi di formazione iniziale, fermo restando almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto: i 24 CFU devono, naturalmente, essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Gli abilitandi in possesso dei 24 CFU provvederanno, quindi, a completare i 24 CFU tramite il percorso da 36 CFU. I crediti universitari mancanti, secondo quanto indicato dall’allegato 5 al DPCM, sono così suddivisi: 13 CFU/CFA in didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso); 10 CFU/CFA di tirocinio diretto; 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto; 3 CFU/CFA in discipline di area pedagogica; 3 CFU/CFA in discipline di area linguistico-digitale; 2 CFU/CFA in metodologie didattiche, introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria; 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.
Il comma 2 dell’articolo 8 del DPCM precisa quanto segue: ‘I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui e’ parte integrante ed essenziale’.
Il sindacato FLP, quindi, sottolinea come i 24 CFU, sulla base della succitata normativa, sono riconosciuti: gli abilitandi dovranno frequentare il percorso indicato dall’allegato 5 al DPCM e, in questo caso, il riconoscimento è previsto automaticamente. Possono essere riconosciuti altri CFU conseguiti nell’ambito dei percorsi universitari solamente se coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale, indicati nell’Allegato A, e comunque a determinate condizioni.
Per quanto concerne le attività di tirocinio diretto e indiretto, possono essere riconosciuti al massimo 5 CFU. Per quanto riguarda le attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali, al massimo 12 CFU. Nel caso dei percorsi da 30 e 36 CFU, il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione. In merito ai percorsi da 30 CFU, ad esempio, potranno essere riconosciuti al massimo 6 CFU per le attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.