Nei giorni scorsi, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha provveduto a pubblicare le linee guida relative alla valutazione dei requisiti per gli accreditamenti ai percorsi formativi abilitanti per l’insegnamento, la cui disciplina ĆØ contenuta nel DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre. Quale percorso dovrĆ  seguire chi intende conseguire un’altra abilitazione oltre a quella giĆ  in suo possesso?

Percorsi formativi abilitanti, l’accesso ai corsi per chi possiede giĆ  un’abilitazione e/o una specializzazione

Il decreto legge PA bis ha stabilito che i percorsi abilitanti, in questo caso, riguardano il conseguimento di 30 CFU relativi alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. L’erogazione di tali corsi potrĆ  essere interamente in modalitĆ  telematica sincrona anche in deroga al previsto limite del 20 per cento. Tali percorsi sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale. Pertanto, viene eliminato il requisito del tirocinio diretto. Diversamente dagli altri percorsi, a questi corsi potranno accedere tutti senza alcuna limitazione.

Il contenuto dei questi percorsi viene stabilito dai centri che organizzano i percorsi abilitanti: secondo quanto contenuto nel DPCM, infatti, i centri accreditati vanno a definire i contenuti dei 30 CFU/CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui allā€™allegato A.
Per quanto riguarda la prova finale, questa consiste in una prova scritta e in una lezione simulata finalizzate all’accertamento dell’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A del DPCM.