Abilitazione docenti, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la Nota N. 21328 del 6 novembre 2023 avente come oggetto ‘Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 – Segue nota prot. n. 19087 del 17 ottobre 2023’. Il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai prossimi concorsi e ai percorsi abilitanti da attivare nell’anno accademico 2023/24.
Concorsi e percorsi abilitanti 2023/24, Nota MUR N. 21328 del 6 novembre 2023
Primo concorso
Nella nuova Nota N. 21328 del 6 novembre 2023 viene ricordato, a proposito dei concorsi, che il MIM provvederà ad indire le procedure concorsuali secondo la seguente cadenza: prima procedura concorsuale, da bandire presumibilmente nel mese di novembre c.a. finalizzata alla copertura di n. 17.531 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado – oggi autorizzati e per i quali si è richiesta un’integrazione a bandire per n. 24.111 – alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:
- a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
- b) coloro che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All’esito di questa prima procedura i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
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Secondo concorso
La seconda procedura concorsuale è da bandire presumibilmente nel mese di febbraio 2024 per circa n. 11.865 posti comuni stimati della scuola secondaria di primo e secondo grado alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:
- a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
- b) coloro che, ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 1, primo periodo in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano conseguito (entro il termine del 28 febbraio 2024 previsto dal D.P.C.M.) i 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2 bis del decreto legislativo, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 del medesimo articolo e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. c) coloro che, ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 1, secondo periodo, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
All’esito di questa seconda procedura i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18 bis, comma 3, secondo periodo e comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
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Percorsi da attivare nell’anno accademico 2023/2024 e relativo fabbisogno
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indicato anche i percorsi da attivare nell’a.a. 2023/24 e il relativo fabbisogno.
- a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);
- b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’art. 18 bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del D.P.C.M.), necessari quale requisito ai fini della partecipazione al concorso che il MIM prevede di bandire nel febbraio 2024; occorre precisare che, come previsto espressamente dal richiamato D.P.C.M. all’articolo 14, comma 2, gli atenei devono assicurare la conclusione dell’offerta dei suddetti 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2024, anche ove organizzati nell’ambito dei percorsi finalizzati all’acquisizione di 60 CFU/CFA.
- c) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Al fine di garantire la selettività della procedura di reclutamento del personale docente, il fabbisogno di base stimato per i percorsi di cui sopra è di circa n. 35.595 (che potrebbe essere incrementato a circa complessivi n. 40.000) corrispondente al triplo del numero dei posti che verranno banditi per il concorso che il MIM ha intenzione di indire a febbraio 2024, stimati in n. 11.865 e distribuiti secondo il prospetto presente nella piattaforma CINECA.
Percorsi da attivare nell’anno accademico 2024/2025 e relativo fabbisogno
Sono stati specificati, inoltre, i percorsi abilitanti da attivare nell’anno accademico 2024/25 e il relativo fabbisogno docenti.
- a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);
- b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
- c) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di cui all’art. 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- d) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.);
- e) Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).
Il fabbisogno massimo stimato per i percorsi di cui sopra per l’a.a. 2024/2025 è di circa n. 35.976, fabbisogno che il MIM dettaglierà per classe di concorso e su base regionale.