Percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, in merito alla riforma della formazione e del reclutamento docenti introdotta con il DPCM pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale, una delle domande più ricorrenti è quella relativa alle possibile conseguenze, per l’aspirante docente, in caso di mancato superamento della prova finale che dà accesso al conseguimento dell’abilitazione.
Percorsi formativi abilitanti, cosa accade in caso di mancato superamento della prova finale?
Gli aspiranti docenti, in merito alla prova finale del percorso abilitante, si chiedono in particolare se è possibile ripetere solamente la prova oppure occorrerà ripetere il percorso. A questa domanda ha risposto Manuela Pascarella, segretaria nazionale Flc-Cgil, nel corso di un suo intervento a Orizzonte Scuola: ‘La prova è ripetibile una seconda volta – ha puntualizzato l’esponente sindacale – c’è scritto nella norma, così come è ripetibile sulla base della legge 107 l’anno di prova e formazione in caso di bocciatura.
‘Mi permetto di rassicurare i docenti – ha aggiunto Manuela Pascarella – sul fatto che, se si va a vedere sul DPCM la natura della prova finale con lo scritto e con l’orale, ci si rende conto che parliamo di prove che sono molto coerenti con i corsi proposti. Non è una prova di tipo nozionistico, è una prova di tipo didattico coerente con il percorso fatto. Questo è uno degli aspetti che abbiamo più apprezzato del DPCM’, ha concluso Manuela Pascarella.