Accesso ai percorsi abilitanti per gli ITP con possesso dei 24 CFU. Una di loro ci invia una richiesta in redazione e scrive: “Buongiorno, vorrei chiedervi un’informazione. Sono itp cdc b008 con 24 cfu inserita regolarmente in gps però non riesco a capire quale percorso fare per completare i crediti. Se potete aiutarmi ve ne sarò grata.” Risponde alla sua domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

I nuovi percorsi abilitanti

Com’è ormai noto, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto la nuova disciplina per la formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, a cui poi ha fatto seguito il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazione nella L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto ulteriori percorsi di abilitazione. Con particolare riferimento al percorso standard che deve seguire chi intende conseguire l’abilitazione (che dal 2025 sarà presupposto necessario per partecipare ai concorsi), questo, così come previsto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022, è costituito da:

  • a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis;
  • b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Riconoscimento dei 24 CFU già acquisiti

Il DPCM 4 agosto 2023, all’art. 8, rubricato “Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici” dispone che “1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. 2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale”.

Alla luce della norma citata, chi, come il lettore, ha conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022, potrà ottenerne il riconoscimento e dovrà conseguire soltanto gli ulteriori 36 CFU per poter conseguire l’abilitazione.

I percorsi abilitanti per gli ITP

Con particolare riferimento ai docenti ITP, che partecipano per le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016, abbiamo avuto modo più volte di chiarire che l’art. 5, comma 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59, (introdotto dall’art. 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modificazioni in L. 29 giugno 2022, n. 79 recita che “2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”, mentre il successivo art. 22, comma 2, dispone che “2. I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Dunque, ritenendo che tale modifica riguardi anche le GPS e la partecipazione ai nuovi percorsi abilitanti (nonostante la norma faccia riferimento solo ai concorsi), fino a dicembre 2024 il titolo di accesso ai percorsi abilitanti per le classi di concorso ITP sarà costituito dal diploma di scuola secondaria, successivamente sarà necessaria la laurea. Tuttavia, bisognerà attendere l’emanazione di un apposito Decreto che definisca quali lauree triennali costituiscano titoli di accesso alle varie classi di concorso ITP.