Sede del Ministero dell'Istruzione
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Percorsi abilitanti formativi all’insegnamento, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha finalmente provveduto a pubblicare in data odierna, martedì 23 aprile, il decreto di attivazione (N. 621) per l’avvio dei percorsi universitari e accademici per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti di posto comune (ITP inclusi), per le scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024. Il MUR ha pubblicato anche il decreto N. 620 inerente la riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti.

Abilitazione docenti, il MUR pubblica i decreti N. 620 e N. 621 per l’attivazione dei percorsi abilitanti

I percorsi di formazione iniziale, secondo quanto indicato nel decreto N. 621, si svolgeranno con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma l, del DL 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, del medesimoo decreto, per l’anno accademico 2023/24 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023. 

Modalità di svolgimento dei percorsi abilitanti

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023. Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa. I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i percorsi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), il costo massimo complessivo non può superare l’importo di euro 2.500. Per l’anno accademico 2023/24 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative. 

In allegato al decreto N. 620, la tabella di ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti con l’indicazione dei percorsi abilitanti attivati in ogni ateneo e per ogni classe di concorso.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Tirocinio

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a 12 ore. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256. In sede di prima applicazione per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

In allegato al decreto N. 621 riguardante la riserva dei posti, c’è la tabella dei titoli valutabili per l’accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59.