Si può partecipare ai percorsi abilitanti con servizio senza titolo, se poi questo è stato conseguito? Una lettrice domande: “Sono una docente di matematica A026 precaria. Anni fa insegnai senza titolo su A27 (avendo anche fisica) un anno. Oggi ho conseguito tutti i cfu per A27 (quindi ho il titolo). Per l’iscrizione ai corsi abilitanti triennalisti vale l’anno senza titolo su A27 visto che oggi ho completato tutti i cfu? C’é una normativa in merito?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Percorsi abilitanti, servizio senza titolo e circolare del 2020
La disciplina normativa relativa alla valutazione del servizio prestato senza il prescritto titolo di studio è stata contemplata per la prima volta nella Nota Ministeriale n. 1290 del 22 Luglio 2020, con oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”, dunque relativa alla valutazione del servizio nelle GPS biennio 2020/22, che a pag. 2 precisa che “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”. Per servizio prestato senza titolo di studio deve intendersi:
- il servizio prestato con il titolo di accesso privo di taluni CFU o esami richiesti dalla normativa vigente;
- il servizio prestato in totale assenza del titolo di accesso (es., docente ITP, inserita in GPS per la scuola secondaria di secondo grado, che presta servizio tramite MAD, in scuola primaria senza avere la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/02).
L’O.M. 88/2024
La citata nota ministeriale, valevole per il biennio 2020/22, è stata richiamata nelle premesse dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, che disciplina le GPS per il biennio scolastico 2024/26. Infatti la faq n. 49 recita che “Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2024/2026 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.”
Dunque si può senz’altro ritenere acquisito come principio generale del sistema scolastico, non limitato alle sole GPS, che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido a fini giuridici nel momento in cui il titolo viene conseguito.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto e delle fonti normative citate, si ritiene che la nostra lettrice potrà utilizzare il servizio senza titolo prestato sulla A027 per maturare il triennio necessario ai fini dell’ammissione ai percorsi abilitanti di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023).