Percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Percorsi abilitanti, in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina i compiti dei docenti tutor coordinatori

Il decreto, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, definisce i criteri e le modalità di determinazione annuale del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore previsto nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie, oltre ai criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

Esonero o semiesonero del personale destinato a compiti tutoriali

Nel decreto, oltre a riportare i requisiti e i titoli per lo svolgimento delle funzioni di tutor e la loro utilizzazione, all’articolo 5 vengono fornite le indicazioni per quanto riguarda l’esonero o il semiesonero del personale destinato a compiti tutoriali. Qui si precisa quanto segue: ‘L’orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe. L’orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento presso i centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall’insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei centri non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali. 

L’orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i centri è quello stabilito per il personale amministrativo dei centri, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dai centri in ragione di specifici bandi. Per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per il periodo di durata dell’esonero o del semiesonero secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Limitatamente all’a.s. 2023/24, per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri a decorrere dal mese di gennaio 2024 si provvede con supplenze attribuite in base all’art. 2, comma 4, lettera c), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112. Per la consultazione del testo integrale del decreto in formato PDF, si rimanda a questo indirizzo.