Continua la polemica e la delusione dei docenti della scuola secondaria in merito ai percorsi abilitanti. Al centro della ‘querelle’ troviamo infatti sempre i soliti noti problemi: i costi elevati e la disorganizzazione riscontrata presso alcune università . Al di là delle criticità questi corsi sono a tutti gli effetti entrati a regime e saranno banditi per ogni anno accademico. Un quesito ricorrente tra gli aspiranti riguarda il numero chiuso dei percorsi abilitanti: sarà sempre così anche in futuro? E in quali casi si accede invece di diritto? Facciamo chiarezza in merito.
Percorsi abilitanti: chiarimenti sull’accesso a numero limitato
I riferimenti normativi li troviamo nel D.Lgs 59/2017, modificato dalla L. n.79/2022. Come viene specificato i percorsi abilitanti sono a numero chiuso, quindi il numero dei posti è calcolato sulla base del fabbisogno. Quanto previsto quindi varrà sempre, anche per i nuovi e futuri corsi. Esulano invece da questa previsione i percorsi abilitanti per coloro che hanno già un’abilitazione o la specializzazione e i vincitori di concorso, che accedono di diritto.
Ma come viene stimato il fabbisogno? Per ogni classe di concorso viene tenuto conto:
- dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
- delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base dei due punti precedenti.