Percorsi abilitanti e possibilità di iscriversi a più corsi. Un lettore chiede: “Gentile redazione, sono docente ITP con 3 anni di servizio su posto comune svolto interamente nella scuola pubblica su 2 classi di concorso B006 e B016 e chiedo a quale percorso di abilitazione mi posso iscrivere e, se è possibile a 2 percorsi nel corso dell’anno in corso per conseguire l’abilitazione.” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
I percorsi abilitanti previsti dalla riforma
Rispondiamo al quesito posto dal lettore, cogliendo l’occasione per fare una breve sintesi dei percorsi abilitanti attualmente previsti dal D.Lgs. 30 aprile 2017 n. 59, così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, e dal D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 (cd. PA bis), convertito con modificazioni nella L. 10 agosto 2023, n. 112. Come abbiamo avuto modo di illustrare dettagliatamente in un precedente webinar, i percorsi previsti dalla normativa sopra citata sono:
- Percorso 60 CFU/CFA, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023), a cui possono accedere coloro che sono in possesso dei titoli di studio coerenti con le classi di concorso per l’insegnamento, gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica e gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 crediti tra quelli previsti dal proprio piano di studi;
- Percorso 30 CFU/CFA, di cui all’art. 18 bis, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del DPCM 4 agosto 2023), per coloro che intendono partecipare al secondo concorso PNRR, fase transitoria, che non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022;
- Percorso 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (allegato 2 del DPCM 4 agosto 2023), per i docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis;
- Percorso da 30 CFU, di cui all’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 59 del 2017 (allegato 2 del DPCM 4 agosto 2023), riservato ai vincitori del concorso PNRR che hanno avuto accesso al concorso con tre anni di servizio;
- Percorso da 30 CFU, di cui all’art. 18 bis, comma 3, secondo periodo (allegato 4 del DPCM 4 agosto 2023), riservato ai vincitori del concorso PNRR che hanno avuto accesso al concorso con i 30 CFU e devono completare i restanti 30 CFU;
- Percorso da 30 CFU, di cui all’articolo 2 ter, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (art. 13 del DPCM 4 agosto 2023), riservato ai docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione che intendono conseguire altra abilitazione di cui posseggano il titolo di studio;
- Percorso da 36 CFU, di cui all’art. 18 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 59 del 2017 (allegato 5 del DPCM 4 agosto 2023), riservato ai vincitori dei concorsi banditi entro il 31.12.2024 a cui hanno avuto accesso con il titolo di accesso e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Tutti i percorsi sono a frequenza obbligatoria e, per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%.
La validità del diploma ITP
Con particolare riferimento ai docenti ITP, che partecipano per le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016, l’art. 5, comma 2, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59 (introdotto dall’art. 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modificazioni in L. 29 giugno 2022, n. 79) recita che “2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”, mentre il successivo art. 22, comma 2, dispone che “2. I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.
Dunque, ritenendo che tale modifica riguardi anche la partecipazione ai nuovi percorsi abilitanti (nonostante la norma faccia riferimento solo ai concorsi), fino a dicembre 2024 il titolo di accesso ai percorsi abilitanti per le classi di concorso ITP sarà costituito dal diploma di scuola secondaria, successivamente sarà necessaria la laurea triennale.
Frequenza contemporanea di più percorsi universitari
La L. 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto nel sistema legislativo italiano la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 ed allineando la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La ratio della legge, evidentemente, è quella di consentire l’arricchimento del bagaglio culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel modo del lavoro. L’art. 4, comma 1, della indicata Legge rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della contemporanea iscrizione a più corsi universitari con frequenza obbligatoria.
Sul punto, il D.M. n. 930 del 29-07-2022 all’art. 3, ha disposto che “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.
La risposta al lettore
Alla luce di quanto si è sin qui detto, il lettore, avendo svolto tre anni di servizio nella scuola statale (presumibilmente negli ultimi 5 anni), di cui almeno uno di servizio specifico, potrà iscriversi fino al 31.12.2024 (successivamente dovrà necessariamente conseguire la laurea triennale), al percorso da 30 CFU, di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (allegato 2 del DPCM 4 agosto 2023). Tuttavia, poiché detti percorsi sono a frequenza obbligatoria, non potrà iscriversi a più corsi contemporaneamente.