Percorsi abilitanti da 60 CFU: il docente tutor, può essere di una classe di concorso affine alla mia? Una lettrice ci chiede: “Sono immatricolata al percorso di abilitazione dell’ Università Europea di Roma, 60 cfu c.d.c A60, premetto che sono docente in classe A60 in una scuola secondaria non accreditata ma ho un contratto annuale fino al 30/06/2025. Ho letto il vostro articolo sulle deroghe ai requisiti, e dato che tutte le scuole che ho contattato, sino ad ora, non hanno docenti di ruolo in c.d.c A60, vi chiedo dei chiarimenti: Il mio docente tutor, può essere di una classe di concorso affine alla mia? Se sì, quali sono le classi affini alla mia classe di concorso? Perché vorrei svolgere il tirocinio diretto nella mia scuola“. 

Il tirocinio nei percorsi da 60 cfu

Alla domanda della nostra lettrice risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che scrive: Il DPCM 4 agosto 2023, nel disciplinare il percorso standard da 60 CFU per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, ha previsto che lo svolgimento di un tirocinio pari a 20 CFU/CFA di tirocinio di cui:

  • 15 di tirocinio diretto
  • 5 di tirocinio indiretto

Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, sono previste due figure di tutor distinte e separate, che devono essere rivestite da docenti in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado: il tutor coordinatore presso i centri multidisciplinari e il tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

I requisiti dei docenti tutor dei tirocinanti

Con il Decreto Interministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023 ha definito il contingente e i criteri per la selezione dei docenti della scuola secondaria interessati a svolgere i compiti di tutor nei percorsi abilitanti di formazione iniziale. L’art. 3 del citato decreto, rubricato “Requisiti e titoli per lo svolgimento delle funzioni di tutor”, dispone che:

  1. Per l’esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori. Il collocamento in posizione di esonero o semiesonero dal servizio è consentito solo ai docenti che svolgono le funzioni di tutor coordinatori.
  2. I tutor dei tirocinanti, le cui funzioni sono declinate all’articolo 10, comma 4, del d.P.C.M., sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati ai sensi dell’articolo 11 del d.P.C.M. tra i docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento nonché dei requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato A”.

La deroga ai requisiti

Con Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della ricerca prot. MUR 7845 del 28 giugno 2024 sono state fornite le indicazioni per lo svolgimento del tirocinio diretto nelle scuole per gli aspiranti che frequentano i percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023 o che frequentano i corsi di specializzazione sostegno. La nota prevede la possibilità di svolgere il tirocinio nella sede di servizio anche in deroga ai requisiti normalmente richiesti dalla normativa vigente. In particolare, i tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio, in deroga a quanto previsto:

  1. se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
  2. se impegnati su una supplenza annuale o fino al 30 giugno, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico.

Non è richiesto il requisito dei 5 anni di servizio

L’accoglimento dell’assegnazione del tutor in deroga è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa Istituzione scolastica. Questo significa che il tirocinio può essere svolto anche nella stessa scuola in cui si ha un contratto a tempo indeterminato o una supplenza al 30 giugno\31 agosto (anche se la scuola in questione non risulta accreditata dall’USR), fermo restando che il tirocinio resta distinto rispetto all’attività di insegnamento. In tal caso, non è richiesto il requisito che il tutor abbia almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato. 

Ulteriormente la nota dispone che “Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l’altro, in “osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche”, non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti”.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto previsto dalla Nota n. 7845 del 28 giugno 2024, sopra citata, la nostra lettrice, in quanto titolare di un contratto di supplenza al 30 giugno, potrà svolgere il tirocinio nella stessa scuola ove presta servizio, anche se la scuola in questione non risulta accreditata dall’USR,