E’ possibile partecipare al corso per l’abilitazione all’insegnamento mentre si partecipa a un dottorato di ricerca? La domanda viene posta da diversi nostri lettori e risponderร  al dubbio l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che inizia spiegando la novitร  normativa relativa alla L. 12 aprile 2022 n. 33, che ha introdotto le โ€œDisposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superioreโ€,ย consentendo una doppia iscrizione universitaria che in passato non era consentita.

Novitร  normativa: iscrizione ai corsi e dottorato

L’avvocato Altieri spiega: In particolare, lโ€™art. 1, rubricato โ€œFacoltร  di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitariaโ€, dispone che:

  1. Ciascuno studente puรฒ iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso piรน universitร , scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  2. Non รจ consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, nรฉ allo stesso corso di master, neanche presso due diverse universitร , scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  3. รˆ altresรฌ consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonchรฉ l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
  4. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 รจ consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estereโ€.

I limiti della doppia iscrizione universitaria

Il D.M. n. 930 del 29.07.2022, emanato in attuazione della L. 33/2022, nel disciplinare le modalitร  e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a corsi universitari, allโ€™art. 3 dispone che โ€œQualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, รจ consentita lโ€™iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria รจ prevista per le sole attivitร  laboratoriali e di tirocinioโ€.

Benchรฉ la norma non contempli i percorsi abilitanti (e ciรฒ in quanto allโ€™atto dellโ€™approvazione della Legge detti corsi ancora non erano previsti) deve ritenersi che:

  • sia ammissibile lโ€™iscrizione contemporanea ad un dottorato e al percorso abilitante (potendo assimilare questโ€™ultimo ad un corso universitario di specializzazione);
  • il principio dellโ€™incompatibilitร  della doppia iscrizione universitaria a frequenza obbligatoria costituisca un principio generale dellโ€™ordinamento.

Caratteristiche del percorso da 60 CFU

Il percorso abilitante standard da 60 CFU, previsto dallโ€™art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, come introdotto dallโ€™art. 44, comma 1, lett. D), del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, conv. con mod. in L. 29 giugno 2022 n. 79:

  • รจ a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2bis, comma 1);
  • ha lโ€™obbligo di presenza alle attivitร  formative pari al 70% per ogni attivitร  formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7) per accedere alla prova finale di abilitazione.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si รจ sin qui detto il nostro lettore potrร  iscriversi nello stesso a.a. al percorso abilitante da 60 CFU (che รจ a frequenza obbligatoria) solo se il dottorato a cui รจ iscritto non รจ a frequenza obbligatoria o se la frequenza obbligatoria รจ prevista per le sole attivitร  laboratoriali e di tirocinio.