E’ possibile partecipare al corso per l’abilitazione all’insegnamento mentre si partecipa a un dottorato di ricerca? La domanda viene posta da diversi nostri lettori e risponderà al dubbio l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che inizia spiegando la novità normativa relativa alla L. 12 aprile 2022 n. 33, che ha introdotto le “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, consentendo una doppia iscrizione universitaria che in passato non era consentita.

Novità normativa: iscrizione ai corsi e dottorato

L’avvocato Altieri spiega: In particolare, l’art. 1, rubricato “Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria”, dispone che:

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  2. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  3. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
  4. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere”.

I limiti della doppia iscrizione universitaria

Il D.M. n. 930 del 29.07.2022, emanato in attuazione della L. 33/2022, nel disciplinare le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a corsi universitari, all’art. 3 dispone che “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.

Benché la norma non contempli i percorsi abilitanti (e ciò in quanto all’atto dell’approvazione della Legge detti corsi ancora non erano previsti) deve ritenersi che:

  • sia ammissibile l’iscrizione contemporanea ad un dottorato e al percorso abilitante (potendo assimilare quest’ultimo ad un corso universitario di specializzazione);
  • il principio dell’incompatibilità della doppia iscrizione universitaria a frequenza obbligatoria costituisca un principio generale dell’ordinamento.

Caratteristiche del percorso da 60 CFU

Il percorso abilitante standard da 60 CFU, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, come introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. D), del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, conv. con mod. in L. 29 giugno 2022 n. 79:

  • è a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2bis, comma 1);
  • ha l’obbligo di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7) per accedere alla prova finale di abilitazione.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si è sin qui detto il nostro lettore potrà iscriversi nello stesso a.a. al percorso abilitante da 60 CFU (che è a frequenza obbligatoria) solo se il dottorato a cui è iscritto non è a frequenza obbligatoria o se la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.