Compatibilitร  dei percorsi abilitanti da 60 CFU con altri due corsi universitari: si possono seguire tutti e tre contemporaneamente? Un lettore scrive: “Buongiorno ho un dubbio, sono risultato vincitore ad un percorso abilitante da 60 CFU. Solo che dopo essermi iscritto mi sono reso conto che questa sarebbe la mia terza immatricolazione. Poichรฉ sto conseguendo un master e ho terminato il CLIL il 3 maggio ed a breve la carriera sarร  chiusa. Devo rinunciare al Master per poter far il percorso abilitante o posso farlo ugualmente?ย ” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

Percorsi 60 CFU + altro corso universitario: cosa dice la legge

La L. 12 aprile 2022 n. 33 ha introdotto le โ€œDisposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superioreโ€,ย consentendo una doppia iscrizione universitaria che in passato non era consentita. In particolare, lโ€™art. 1, disciplina โ€œFacoltร  di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitariaโ€, consentendo,

  • al comma 1, di iscriversi contemporaneamente โ€œa due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso piรน universitร , scuole o istituti superiori ad ordinamento specialeโ€ e,
  • al comma 2, di iscriversi contemporaneamente โ€œa un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonchรฉ l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medicaโ€.

Il Decreto Ministeriale

Lโ€™art. 4, comma 1, della indicata Legge rimanda ad un successivo decreto del Ministero dellโ€™Istruzione la disciplina della contemporanea iscrizione a piรน corsi universitari con frequenza obbligatoria. Sul punto, il D.M. n. 930 del 29-07-2022 allโ€™art. 3, ha disposto che โ€œQualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, รจ consentita lโ€™iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria รจ prevista per le sole attivitร  laboratoriali e di tirocinioโ€.

L’applicazione della normativa ai percorsi da 60 CFU

La citata normativa non include anche i percorsi da 60 CFU per cui non vi dovrebbero essere limiti alla frequenza dei corsi contemporaneamente ad altri percorsi universitari. Sul punto, infatti รจ intervenuta la FAQ n. 17 del MUR dellโ€™8 maggio scorso:

โ€œ17) Lo studente potrร  iscriversi anche a piรน abilitazioni in classi di concorso differenti? I percorsi di formazione iniziale non rientrano nelle fattispecie normate dalla legge 33 e dallโ€™art. 3 del DM 930/2022 che riguarda, in maniera specifica, i corsi di studio universitari. La risposta, in relazione alla legge n. 33 รจ dunque positiva, tuttavia, trattandosi di percorsi a frequenza obbligatoria, devono essere i rispettivi Centri ad esprimersi sulla possibilitร  della contemporanea iscrizione sulla base di quanto disciplinato nei rispettivi regolamenti dei singoli percorsi di formazione inizialeโ€.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si รจ sin qui detto, il nostro lettore potrร  partecipare al percorso da 60 CFU senza dover abbandonare gli altri 2 percorsi universitari a cui รจ giร  iscritto, se nessuno dei 2 percorsi รจ a frequenza obbligatoria. Diversamente, se uno dei 2 percorsi รจ a frequenza obbligatoria, dovrร  verificare se nel bando dellโ€™Universitร  presso cui dovrร  frequentare il percorso da 60 CFU vi sono specifiche prescrizioni o limitazioni.