Compatibilità dei percorsi abilitanti da 60 CFU con altri due corsi universitari: si possono seguire tutti e tre contemporaneamente? Un lettore scrive: “Buongiorno ho un dubbio, sono risultato vincitore ad un percorso abilitante da 60 CFU. Solo che dopo essermi iscritto mi sono reso conto che questa sarebbe la mia terza immatricolazione. Poiché sto conseguendo un master e ho terminato il CLIL il 3 maggio ed a breve la carriera sarà chiusa. Devo rinunciare al Master per poter far il percorso abilitante o posso farlo ugualmente? ” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

Percorsi 60 CFU + altro corso universitario: cosa dice la legge

La L. 12 aprile 2022 n. 33 ha introdotto le “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, consentendo una doppia iscrizione universitaria che in passato non era consentita. In particolare, l’art. 1, disciplina “Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria”, consentendo,

  • al comma 1, di iscriversi contemporaneamente “a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale” e,
  • al comma 2, di iscriversi contemporaneamente “a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica”.

Il Decreto Ministeriale

L’art. 4, comma 1, della indicata Legge rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della contemporanea iscrizione a più corsi universitari con frequenza obbligatoria. Sul punto, il D.M. n. 930 del 29-07-2022 all’art. 3, ha disposto che “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.

L’applicazione della normativa ai percorsi da 60 CFU

La citata normativa non include anche i percorsi da 60 CFU per cui non vi dovrebbero essere limiti alla frequenza dei corsi contemporaneamente ad altri percorsi universitari. Sul punto, infatti è intervenuta la FAQ n. 17 del MUR dell’8 maggio scorso:

17) Lo studente potrà iscriversi anche a più abilitazioni in classi di concorso differenti? I percorsi di formazione iniziale non rientrano nelle fattispecie normate dalla legge 33 e dall’art. 3 del DM 930/2022 che riguarda, in maniera specifica, i corsi di studio universitari. La risposta, in relazione alla legge n. 33 è dunque positiva, tuttavia, trattandosi di percorsi a frequenza obbligatoria, devono essere i rispettivi Centri ad esprimersi sulla possibilità della contemporanea iscrizione sulla base di quanto disciplinato nei rispettivi regolamenti dei singoli percorsi di formazione iniziale”.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si è sin qui detto, il nostro lettore potrà partecipare al percorso da 60 CFU senza dover abbandonare gli altri 2 percorsi universitari a cui è già iscritto, se nessuno dei 2 percorsi è a frequenza obbligatoria. Diversamente, se uno dei 2 percorsi è a frequenza obbligatoria, dovrà verificare se nel bando dell’Università presso cui dovrà frequentare il percorso da 60 CFU vi sono specifiche prescrizioni o limitazioni.