Rinuncia all’immatricolazione ai percorsi abilitanti da 60 CFU: è possibile rifare domanda? Una lettrice ci scrive: “Ho seguito con piacere la diretta del 21 agosto su Gps e nomine supplenti. Ho seguito con piacere perché l’Avv. Maria Rosaria Altieri risponde con chiarezza ai tanti dubbi che sorgono a noi aspiranti docenti, che varchiamo per la prima volta la soglia del Mondo della scuola. Sono iscritta per la prima volta alla GPS per la seconda fascia ed il video ha chiarito tanti aspetti. Avrei un quesito di cui nessuno si è mai occupato.
Rinuncia all’immatricolazione ai percorsi abilitanti da 60 CFU: i dubbi
Sono stata ammessa ai percorsi abilitanti ma per vari motivi ho dovuto rinunciare all’immatricolazione. Sono al corrente della normativa e quindi so che ormai per l’A.A. 2023/2024 sono rinunciataria. Visto che il prossimo anno dovrò spostarmi volevo porre due quesiti:
- se prossimo anno accademico A.A. 2024/2025 posso rifare la domanda per i percorsi e
- soprattutto se posso fare domanda presso Ateneo diverso da quello in cui sono stata ammessa.
So del divieto di presentare istanza presso 2 Atenei, ma volevo sapere se il vincolo all’Ateneo presso cui sono stata ammessa riguarda solo l’A.A. 2023/2024 o si perpetua anche nell’A.A. 2024/2025. Grazie all’Avv. Maria Rosaria Altieri ed a tutta la vostra redazione per l’aiuto che state dando ai docenti ed a noi aspiranti docenti chiarendo tanti aspetti poco chiari.
La riforma del sistema di accesso al ruolo
L’avvocato Altieri risponde: Com’è ormai noto, il sistema di formazione e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stato ridefinito dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017. Secondo i riferimenti normativi su citati, il nuovo sistema di formazione, abilitazione e reclutamento della scuola secondaria di I e II grado prevede:
- l’acquisizione di crediti formativi obbligatori per accedere alle diverse classi di concorso nel percorso di studi universitari
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale
- un concorso pubblico nazionale
- un periodo annuale di prova in servizio.
In attuazione di tale nuova normativa, il DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2023, ha definito i Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il DPCM prevede l’attivazione di percorsi da 60 CFU, 30 CFU e 36 CFU.
Il percorso standard da 60 CFU
Il percorso da 60 CFU, è espressamente previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed è disciplinato dall’all.to 1 del DPCM 4 agosto 2023. Si tratta del percorso standard, che deve seguire chi intende conseguire l’abilitazione, che dal 2025 sarà requisito necessario per partecipare ai concorsi.
Il percorso da 60 CFU è a numero chiuso e programmato e vi potranno accedere i candidati in possesso dei titoli di studio coerenti con le classi di concorso a ci si vuole accedere, nonché gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 crediti tra quelli previsti dal proprio piano di studi.
Qualora il numero delle domande di ammissione superasse il numero di posti autorizzati per il singolo Ateneo, viene effettuata una selezione iniziale la cui disciplina è contenuta nel D.M. MUR n. 621 del 22.04.2024. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del predetto D.M. “1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione”.
La rinuncia all’immatricolazione ai percorsi abilitanti da 60 CFU
Come chiarito dagli Atenei è possibile presentare istanza di rinuncia in qualsiasi momento: questa è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito. La rinuncia successiva all’immatricolazione, comporta la perdita dello status di corsista e non dà diritto al rimborso di eventuali tasse versate.
La rinuncia all’immatricolazione produce opera solo con riferimento all’anno accademico nel corso del quale si è effettuata la rinuncia e (così come per qualsiasi rinuncia agli studi) non impedisce una successiva iscrizione al medesimo percorso nell’a.a. successivo, nello stesso o in un altro Ateneo.