In vari articoli abbiamo parlato dei permessi 104, vale a dire dei tre giorni di permesso al mese di cui docenti e ATA, sia di ruolo che non, possono usufruire per assistere un familiare disabile grave. Esiste una distanza massima tra la residenza della persona da assistere e il caregiver per potere beneficiare di questi giorni? Vediamolo insieme qui di seguito.

Riferimenti normativi sui permessi 104

L’art. 33 della legge 104 stabilisce che il dipendente sia pubblico che privato, che assiste il coniuge o un familiare con disabilità grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito in un mese, che possono essere usufruiti anche in ore. Durante il permesso, il lavoratore non si reca al lavoro e continua comunque a ricevere la retribuzione. Cosa succede se la persona da assistere abita a tanti km di distanza o addirittura in un’altra regione? È possibile usufruire dei permessi 104? La risposta è si, ma occorre prestare molta attenzione a cosa indica la normativa: l’art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011, che ha modificato l’art. 33 della legge 104, stabilisce che, in caso di assistenza fuori dalla Regione, se la persona disabile grave è residente in un Comune a più di 150 chilometri di distanza da quello di residenza del dipendente, il lavoratore beneficiario dei permessi 104 dovrà presentare una regolare documentazione per attestare di aver realmente speso la giornata per assistere il familiare disabile.

Alcune precisazioni

Il suddetto articolo fa riferimento a documenti idonei a testimoniare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Ad esempio, si può presentare un titolo di viaggio (biglietto dell’autobus o del treno), una ricevuta del pedaggio autostradale o dichiarazioni di strutture sanitarie dove il disabile è stato accompagnato durante il giorno in cui si è usufruito dei permessi 104. Occorre fare un’altra importante precisazione: quando si fa riferimento ai 150 chilometri, si intende la distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e il luogo di residenza della persona disabile, non al domicilio, differenza stabilita art. 43 del codice civile.