In vari articoli abbiamo parlato dei permessi 104, vale a dire dei tre giorni di permesso al mese di cuiย docenti e ATA, sia di ruolo che non, possono usufruire per assistere un familiare disabile grave. Esiste una distanza massima tra la residenza della persona da assistere e il caregiver per potere beneficiare di questi giorni? Vediamolo insieme qui di seguito.

Riferimenti normativi sui permessi 104

Lโ€™art. 33 della legge 104 stabilisce che il dipendente sia pubblico che privato, che assiste il coniuge o un familiare con disabilitร  grave, ha diritto a fruire diย tre giorni di permesso retribuitoย in un mese, che possono essere usufruiti anche in ore. Durante il permesso, il lavoratore non si reca al lavoro e continua comunque a ricevere la retribuzione. Cosa succede se la persona da assistere abita a tanti km di distanza o addirittura in unโ€™altra regione? รˆ possibile usufruire dei permessi 104? La risposta รจ si, ma occorre prestare molta attenzione a cosa indica la normativa: lโ€™art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011, che ha modificato lโ€™art. 33 della legge 104, stabilisce che, in caso diย assistenza fuori dalla Regione, se la persona disabile grave รจ residente in un Comune a piรน di 150 chilometri di distanzaย da quello diย residenzaย del dipendente, ilย lavoratoreย beneficiario dei permessi 104 dovrร  presentare unaย regolare documentazioneย per attestare di aver realmente speso la giornata per assistere il familiare disabile.

Alcune precisazioni

Il suddetto articolo fa riferimento aย documenti idonei a testimoniare il raggiungimento del luogo di residenza dellโ€™assistito. Ad esempio, si puรฒ presentare un titolo di viaggio (biglietto dellโ€™autobus o del treno), una ricevuta del pedaggio autostradale o dichiarazioni di strutture sanitarie dove il disabile รจ stato accompagnato durante il giorno in cui si รจ usufruito dei permessi 104. Occorre fare unโ€™altra importante precisazione: quando si fa riferimento aiย 150 chilometri, si intende la distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e il luogo di residenza della persona disabile, non al domicilio, differenza stabilita art. 43 del codice civile.