permessi 150 ore diritto allo studio
permessi 150 ore diritto allo studio

Continua ad essere intricata la questione dei percorsi abilitanti rivolti ai docenti della scuola secondaria se raffrontata alla richiesta dei permessi delle 150 ore per il diritto allo studio. La domanda di solito va presentata entro il 15 novembre di ogni anno. L’anno scorso si era posto però il problema per coloro che dovevano iniziare i corsi abilitanti, non ancora partiti alla scadenza dei termini per richiedere di beneficiare del permesso delle 150 ore. In molte regioni è stata così ammessa la possibilità di presentare richiesta con riserva. La riserva, in alcuni casi, non si è però potuta sciogliere entro le scadenze prefissate. Che ne sarà quindi col prossimo anno scolastico? Proviamo a fare il punto della situazione.

Permessi 150 ore diritto allo studio e percorsi abilitanti

La prossima finestra temporale rivolta alla richiesta dei permessi delle 150 ore del diritto allo studio sarà aperta sempre a novembre, e saranno usufruibili a partire da gennaio 2025. Queste ore saranno dunque utili per coloro che stanno seguendo il percorso di specializzazione sul sostegno (Tfa) e per coloro che frequenteranno i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Gli altri docenti che invece devono concludere i percorsi abilitanti partiti tardivamente e riferiti all’anno accademico 2023/24 si ritrovano a non poter usufruire delle 150 ore a seguito dei disguidi del Ministero.

Cosa sapere sulla fruizione delle 150 ore

I permessi per il diritto allo studio possono essere richiesti sia dai docenti a tempo indeterminato e sia da quelli a tempo determinato, purchè con incarico annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) o, se in servizio alla data di presentazione della domanda, con incarico fino al termine delle lezioni. Non sono ammessi alla fruizione dei permessi gli insegnanti con orario parziale inferiore al 50%. Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare in ciascun anno scolastico il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale determinata al 1° ottobre di ogni anno scolastico precedente a quello di fruizione.

ll permesso può essere concesso per la frequenza di corsi svolti anche in modalità telematica, ma solo a fronte di un’attestazione circa l’impossibilità di collegarsi al corso in orario diverso da quello di servizio. I permessi retribuiti possono infine essere concessi solo per la frequenza di lezioni, tirocini e laboratori (incluso il tempo viaggio) del corso di studi indicato nella domanda di concessione.