Ancora dubbi e domande arrivano sui 3 giorni di permesso retribuito e sui 6 giorni di ferie. Una lettrice ci chiede: ” Una volta esauriti i 3 giorni di permesso per motivi familiari, perché se chiedo un giorno di ferie devo trovare un altro docente che mi sostituisce? Poi tocca pure ricambiare il favore recuperando le ore. È corretta questa procedura?” Risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Permessi 3+6: la normativa
La normativa disciplinante la fruizione dei 3 gg di permesso retribuito e dei 6 gg di ferie va rinvenuta nell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, vigente anche dopo la sottoscrizione del CCNL 2019/21, in ragione del rinvio contenuto nell’art. 1, comma 16, del vigente CCNL, secondo cui “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.
In particolare, la norma citata dispone che “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norme”.
La posizione della giurisprudenza
Orbene, l’inciso secondo cui “Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”, sembra lasciare intendere che i 6 giorni di ferie, al pari dei tre giorni di permesso retribuito, siano un diritto incondizionato del docente, spettante anche in ipotesi in cui la scuola debba ricorrere alle supplenze.
Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in questo caso troverebbe applicazione l’art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013) per cui i 6 gg di ferie sono usufruibili “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (ex multis, Corte d’Appello di Bari, sent. n. 112 del 31.01.2023).
Dunque, la possibilità per i docenti di usufruire dei 6 gg di ferie nell’a.s. è subordinata alla possibilità di sostituzione del docente esclusivamente con risorse interne, escludendo quindi la nomina di supplenti oppure il pagamento di ore eccedenti.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, e fermo restando che la concessione dei 6 giorni di ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il docente con personale in servizio nell’istituzione scolastica, non sarà certamente il docente a doversi trovare la sostituzione, ben potendo (ed anzi dovendo) la scuola provvedere direttamente a disporre del personale in servizio. In ogni caso le giornate di ferie, laddove fruite durante l’anno scolastico, non vanno mai recuperate, essendo le ferie un diritto costituzionale di ogni lavoratore.