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Ancora dubbi e domande arrivano sui 3 giorni di permesso retribuito e sui 6 giorni di ferie. Una lettrice ci chiede: ” Una volta esauriti i 3 giorni di permesso per motivi familiari, perchรฉ se chiedo un giorno di ferie devo trovare un altro docente che mi sostituisce? Poi tocca pure ricambiare il favore recuperando le ore. รˆ corretta questa procedura?” Risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Permessi 3+6: la normativa

La normativa disciplinante la fruizione dei 3 gg di permesso retribuito e dei 6 gg di ferie va rinvenuta nellโ€™art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, vigente anche dopo la sottoscrizione del CCNL 2019/21, in ragione del rinvio contenuto nellโ€™art. 1, comma 16, del vigente CCNL, secondo cui โ€œPer quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislativeโ€.

In particolare, la norma citata dispone che โ€œIl dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, nellโ€™anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalitร , sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attivitร  didattica di cui allโ€™art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normeโ€.

La posizione della giurisprudenza

Orbene, lโ€™inciso secondo cui โ€œPer gli stessi motivi e con le stesse modalitร , sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attivitร  didattica di cui allโ€™art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normaโ€, sembra lasciare intendere che i 6 giorni di ferie, al pari dei tre giorni di permesso retribuito, siano un diritto incondizionato del docente, spettante anche in ipotesi in cui la scuola debba ricorrere alle supplenze.

Tuttavia, secondo lโ€™orientamento giurisprudenziale prevalente, in questo caso troverebbe applicazione lโ€™art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012 (Legge di Stabilitร  2013) per cui i 6 gg di ferie sono usufruibili โ€œsubordinatamente alla possibilitร  di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblicaโ€ (ex multis, Corte dโ€™Appello di Bari, sent. n. 112 del 31.01.2023).

Dunque, la possibilitร  per i docenti di usufruire dei 6 gg di ferie nellโ€™a.s. รจ subordinata alla possibilitร  di sostituzione del docente esclusivamente con risorse interne, escludendo quindi la nomina di supplenti oppure il pagamento di ore eccedenti.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si รจ sin qui detto, e fermo restando che la concessione dei 6 giorni di ferie รจ subordinata alla possibilitร  di sostituire il docente con personale in servizio nellโ€™istituzione scolastica, non sarร  certamente il docente a doversi trovare la sostituzione, ben potendo (ed anzi dovendo) la scuola provvedere direttamente a disporre del personale in servizio. In ogni caso le giornate di ferie, laddove fruite durante lโ€™anno scolastico, non vanno mai recuperate, essendo le ferie un diritto costituzionale di ogni lavoratore.