Il CCNL Scuola 2019-21 entrato in vigore il 18 gennaio 2024 ha mantenuto in vigore alcune disposizioni contenute nel CCNL 2006-09, tra cui le previsioni attinenti i permessi brevi di cui possono usufruire docenti e ATA su richiesta degli interessati. Un dubbio di alcuni insegnanti attiene la possibilità di godere di questi permessi anche in ore diverse da quelle didattiche. Cosa sapere in merito? Facciamo chiarezza.
Permessi brevi: alcuni chiarimenti
La disciplina dei permessi brevi è contenuta nell’art 16 del CCNL 2006-09, ancora oggi in vigore, il quale stabilisce che al personale di ruolo e supplente sono attribuiti permessi per motivi personali, da recuperare, compatibilmente con le esigenze di servizio e con la possibilità , per i docenti, di essere sostituiti con personale in servizio. I docenti possono usufruire fino a 2 ore al giorno (da intendersi come due unità orarie di lezione) nei limiti di un monte ore annuo corrispondente all’orario settimanale di insegnamento. Quanto al recupero questo viene effettuato entro i due mesi lavorativi successivi, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Per i docenti il recupero avviene prioritariamente in attività di supplenza o in interventi didattici integrativi, con precedenza nelle classi in cui è avvenuta l’assenza. L’Amministrazione può operare la trattenuta sullo stipendio solo se il recupero non è stato possibile per motivi imputabili al dipendente.
Va precisato che i permessi brevi possono essere richiesti anche in ore di attività diverse da quelle didattiche, quali ad esempio programmazioni e colloqui, ma sarà a discrezione del dirigente scolastico la concessione degli stessi. In merito poi alle tempistiche entro cui richiedere con preavviso i permessi in esame occorrerà fare riferimento alle regole stabilite dall’istituto scolastico presso cui si è assunti.