I permessi brevi per i docenti e le ore di programmazione alla primaria (o attività funzionali alla secondaria). Una lettrice ci scrive: “Sono una docente di scuola primaria, di ruolo su posto di sostegno dal 2006 e specializzata. Scrivo per chiedere un chiarimento in merito al contratto-scuola. Non sono ancora riuscita ad avere una risposta da nessuno. La mia richiesta è questa: le ore di permesso chieste su ore di programmazione settimanale sono, e come , da recuperare? Mi sono un po’ informata in giro tra le colleghe ed ogni scuola agisce in modo diverso. Io vorrei agire nella legalità e non mi sembra di aver chiesto info relative ad un tabù.” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La disciplina contrattuale dei permessi brevi

Per rispondere al quesito posto dalla lettrice bisogna esaminare la disciplina contrattuale dei permessi brevi, al fine di verificare se la disposizione specifica contenga indicazioni al riguardo. Il permesso breve è disciplinato dall’art. 16 del CCNL 29.11.2007, attualmente in vigore in virtù del richiamo operato in virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 16, del CCNL 2019-21. La norma in questione recita che:

  • 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
  • 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
  • Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
  • 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
  • 5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio”.

Pertanto, sia il personale scolastico a tempo indeterminato sia quello a tempo determinato ha diritto a fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero e comunque i permessi non possono superare le due ore di lezione. Così come chiarito dall’ARAN nell’orientamento n. CIRS97 del 22 marzo 2022, ai fini del calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve si deve tener conto delle solo ore di insegnamento e non anche delle ore destinate ad attività funzionali all’insegnamento (es. Collegi docenti, dipartimenti disciplinari, programmazione, scrutini, consigli di classe). I permessi brevi vanno richiesti in tempo utile al D.S., il quale in relazione alle esigenze di servizio, riferite esclusivamente all’insegnamento, può concede o negare il permesso, considerato che l’attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Tempi e modalità di recupero

Quanto ai tempi di recupero, l’art. 16 CCNL 2007 chiaramente dispone che il permesso va recuperato, in una o più soluzioni secondo quanto disposto dal DS in relazione alle esigenze di servizio, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Solo nel caso in cui il recupero non sia possibile per fatto imputabile al dipendente, verrà trattenuta la retribuzione spettante per le ore non recuperate. Il recupero avviene:

  • prioritariamente con attività d’insegnamento nella stessa classe;
  • con attività d’insegnamento in altre classi;
  • con interventi didattici integrativi, ossia interventi deliberati dal Collegio dei Docenti, di recupero e sviluppo del processo di apprendimento.

Duque, il CCNL, nel disciplinare la fruizione dei permessi brevi, consente il recupero solo ed esclusivamente per l’orario d’insegnamento e non per l’orario riferito alle attività funzionali all’insegnamento o nella scuola primaria per l’orario riferito alla programmazione. In sostanza, il dettato normativo esclude la possibilità che il permesso breve possa essere richiesto per non partecipare ad incontri collegiali o alle due ore di programmazione settimanale nella primaria, in quanto solo le ore di insegnamento possono essere recuperate con ore di insegnamento.

La risposta al quesito

Alla luce della disciplina contrattuale come sopra ampiamente illustrata, per assentarsi alla programmazione settimanale nella scuola primaria, il docente non potrà usufruire di permessi brevi ex art. 16 CCNL 2007, ma dovrà avvalersi di altre tipologie di assenza (es. ferie, permessi retribuiti per l’intera giornata).