La gestione dei permessi brevi per il personale scolastico è un aspetto fondamentale dell’organizzazione del lavoro nelle scuole. Grazie alle indicazioni fornite dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) alcuni mesi fa, possiamo chiarire certi dubbi e comprendere le regole di utilizzo, i limiti e gli obblighi relativi ai permessi brevi.
Cosa sono i permessi brevi e chi può usufruirne?
I permessi brevi, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Scuola 2007, rappresentano periodi di assenza autorizzata concessi al personale scolastico per esigenze personali. Possono richiederli sia i dipendenti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché rispettino le regole previste. La durata massima di ciascun permesso breve è pari alla metà dell’orario giornaliero di servizio. Per il personale docente, il limite massimo consentito è di due ore di lezione.
Calcolo dei permessi brevi: regole
Il calcolo del permesso breve si basa sull’orario giornaliero di lezione. Di seguito alcune situazioni pratiche:
- Un docente con cinque ore di lezione giornaliere può richiedere fino a due ore di permesso breve.
- Un docente con tre ore di lezione giornaliere può richiedere fino a un’ora di permesso breve.
- Un docente con una sola ora di lezione non può richiedere alcun permesso breve.
Un aspetto chiarito dall’ARAN riguarda il calcolo: si considerano solo le ore di lezione effettive, mentre le attività funzionali all’insegnamento, come collegi docenti e riunioni, sono escluse. Per esempio, se un docente svolge tre ore di lezione e un’ora di attività collegiali nello stesso giorno, il permesso breve sarà calcolato solo sulle tre ore di lezione.
Recupero delle ore di permesso
Entro due mesi dall’utilizzo del permesso breve, il personale scolastico è obbligato a recuperare le ore non lavorate in base alle esigenze di servizio. Per i docenti, questo recupero avviene principalmente attraverso supplenze per coprire assenze di colleghi o mediante interventi didattici aggiuntivi, come attività di recupero o potenziamento. Il recupero deve essere concordato con il dirigente scolastico e formalizzato, garantendo così una gestione trasparente e rispettosa delle regole.