Permessi scuola
Permessi scuola

In un anno scolastico, puรฒ verificarsi che un docente abbia lโ€™esigenza di assentarsi da scuola per periodi piรน o meno brevi a prescindere da motivi di salute:ย il Contratto Scuola 2019/21 ha acquisito gli art. 15 e 16 del CCNL 2006-2009ย che disciplinano i permessi brevi fruibili dal personale di ruolo. Su questo aspetto, spesso si fa confusione: vediamo di fare chiarezza insieme qui di seguito.

Permessi brevi per i docenti di ruolo e a termine

I docenti di ruolo, dopo aver presentato opportuna richiesta in base alla modalitร  richiesta dalla scuola in cui prestano servizio, possono usufruire dei seguenti permessi brevi, che vengono regolarmente retribuiti:

  • Fino a tre giorni, anche non consecutivi, in caso di lutto: perdita del coniuge, parente di primo o secondo grado, affini di primo grado, membri della famiglia anagrafica o convivente
  • Fino a 8 giorniย per la partecipazione a concorsi e/o esami: in questo arco di tempo si conteggiano anche gli eventuali giorni necessari per raggiungere la sede di esame qualora fosse distante
  • 15 giorniย consecutivi per matrimonio: sono godibili da una settimana antecedente allโ€™evento a due mesi ad esso successivi
  • Tre giorniย non necessariamente consecutiviย per motivi personali o familiariย documentati anche con certificazione
  • 6 giorniย di ferie fruibili durante lโ€™attivitร  didattica per motivi personali o familiari

Questi permessi concorrono per il raggiungimento dellโ€™anzianitร  di servizio e non riducono la quantitร  delle ferie, ad eccezione dei sei giorni.

Ore di permesso giornaliere

Inoltre, i docenti possono usufruire di permessi brevi fino ad unย massimo di due ore giornaliere.ย Gli insegnanti possono presentare richiesta durante tutto lโ€™arco dellโ€™anno scolastico, ma le ore usufruite non possono essere superiori alle

  • 18 ore per la Scuola Secondaria di I e II grado
  • 22 ore per la Scuola Primaria
  • 25 ore per lโ€™Infanzia

I docenti dovrannoย recuperareย le ore richieste di permessoย sotto richiesta della scuola, entro i due mesi successivi per i docenti di ruolo (il personale a tempo determinato dovrร  regolarizzare entro la scadenza della nomina). Le ore recuperate verranno svolte con precedenza nelle classi a cui erano state sottratte o comunque in base allโ€™esigenza. Qualora non fosse possibile il recupero, si procederร  con la ritenuta corrispettiva alla retribuzione spettante. Il DS concederร  il permesso se in condizione di poter effettuare le sostituzioni.