Siamo nel periodo ‘clou’ dell’anno in cui si stanno sommando le varie procedure concorsuali dedicate al mondo scolastico: dal primo concorso PNRR che deve ultimarsi, all’imminente bando del secondo concorso PNRR e ai concorsi rivolti all’insegnamento della Religione Cattolica, oltre al concorso per i Dirigenti Scolastici. Nelle giornate in cui gli aspiranti devono assentarsi per l’espletamento delle prove spettano dei permessi. Vediamo di fare chiarezza sulla normativa di riferimento.
Permessi concorsi: cosa sapere
I permessi previsti per partecipare ad un concorso sono disciplinati dall’art. 35, comma 14, del CCNL 2019/21 e sono pari a 8 giorni per anno scolastico, includendo anche i giorni di viaggio necessari per il concorso stesso o esame. I permessi coprono solo le giornate dedicate alle prove e i giorni di viaggio, non lo studio o la preparazione, per i quali si possono usare altre tipologie di permessi (pensiamo alle 150 ore per il diritto allo studio). I permessi in questione possono essere utilizzati in modo continuativo o frazionato con i giorni non lavorativi che non vengono conteggiati.
Occorre però fare una distinzione tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il primo infatti gode della retribuzione completa durante i permessi, che non incidono su ferie e anzianità . Docenti e ATA supplenti invece hanno diritto agli stessi giorni di permesso ma questi non sono retribuiti, andando anche ad interrompere la maturazione di ferie, l’anzianità di servizio e il punteggio. Va comunque precisato che ne hanno diritto indistintamente i supplenti al 31 agosto e al 30 giugno, nonchè i supplenti brevi ma i entro i limiti della durata del rapporto di lavoro. Beneficiari sono anche i docenti di Religione Cattolica con incarico annuale.
Modalità di richiesta
I candidati che intendono partecipare ad un concorso e che vogliono usufruire dei permessi in oggetto devono presentare una richiesta scritta al dirigente scolastico, specificando il motivo e i giorni del permesso. Non sono richieste altre particolari formalità . Successivamente saranno però tenuti a fornire un’attestazione o un’autocertificazione che giustifichi l’assenza. Dal canto suo il DS deve verificare solo la correttezza formale della richiesta, senza comunque poter negare o limitare i permessi per motivi organizzativi.