permessi 150 ore diritto allo studio
permessi 150 ore diritto allo studio

Il personale docente ed educativo, il personale ATA, gli insegnanti annuali di religione possono presentare richiesta per usufruire dei permessi per il diritto allo studio pari a 150 ore annuali. L’interessato può essere di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale: giunti ormai a gennaio, ogni USP ha pubblicato le graduatorie dei beneficiari di tali diritto. Ma qual è la modalità per usufruire? Come fare richiesta? 

L’importanza della contrattazione integrativa regionale

In primo luogo, occorre precisare che è la contrattazione integrativa regionale, con cadenza quadriennale, a definire i criteri per la fruizione dei permessi: gli interessati, pertanto, se la scuola in cui prestano servizio non ha fornito indicazioni specifiche, devono consultare la contrattazione dell’USR di appartenenza. Esistono, tuttavia, dei criteri generali, adottatati in ogni contesto. 

Alcune modalità generali per usufruire dei permessi diritto allo studio

Ecco qui di seguito alcuni criteri generali in merito alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio: 

  • Occorre presentare la domanda alla Segreteria scolastica della scuola di servizio, che la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Chi è in servizio in più scuole deve consegnare la domanda alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, visto che saranno direttamente interessate
  • I permessi possono essere utilizzati dal 1° di gennaio e hanno scadenza al 31 dicembre dello stesso anno (la validità è per anno solare e non scolastico)
  • Per usufruirne si possono richiedere permessi orari (utilizzando quindi parte dell’orario giornaliero di servizio), o l’intera giornata
  • Se si usufruiscono a giorni interi, non rientrano nel computo dei giorni necessari per il superamento dell’anno di prova, ma non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore
  • In genere non è possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda, a meno che l’USP di riferimento non lo specifichi 
  • Si può richiedere sempre lo stesso giorno della settimana e sempre lo stesso permesso orario
  • Nel monte ore dei permessi studio, si conteggia il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni che in ogni caso vanno conteggiate nelle 150 ore.