Come ogni anno la scadenza fissata per poter usufruire dei permessi dedicati al diritto allo studio è il 15 novembre. Al 31 dicembre scadono infatti i permessi per coloro che ne hanno fatto richiesta nel 2023. La nuova scadenza permette di beneficiarne per il prossimo anno solare, quindi per tutto il 2025. Solitamente si parla di questi permessi con riguardo solo ai docenti; in realtà è un diritto di cui possono beneficiare anche tutti i profili del personale ATA. Cosa sapere al riguardo? E, soprattutto, in quali casi possono essere richiesti? Facciamo chiarezza.
150 ore diritto allo studio: quando se ne può godere
I permessi in esame sono concessi qualora il personale scolastico, ATA incluso, debba frequentare:
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari o postuniversitari;
- scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Non sono concessi per partecipare ai concorsi, per i quali possono essere richiesti altri tipi di permessi. Spettano però anche per sostenere tirocini e/o esami. A prescindere della casistica in cui il lavoratore rientra, a sostegno della richiesta dei permessi per il diritto allo studio deve presentare idonea certificazione.
Nei casi elencati il personale può godere di un massimo di 150 ore, da rapportare comunque al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto.
Ulteriori regole per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono dettate dai contratti integrativi regionali. Nella maggior parte dei casi questi non consentono il beneficio ai supplenti brevi (nemmeno quindi a coloro che hanno contratto di supplenza fino al termine delle lezioni). Può quindi fruirne il personale con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato al 31 agosto o 30 giugno.