permessi 150 ore diritto allo studio
permessi 150 ore diritto allo studio

Il personale docente ed educativo, il personale ATA, gli insegnanti annuali di religione possono presentare richiesta per usufruire dei permessi per il diritto allo studio pari a 150 ore annuali. L’interessato può essere di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale: il termine di presentazione delle domande è il 15 novembre. In alcuni casi, però, è possibile presentare domanda con riserva: vediamo insieme in quali circostanze. 

Corsi e attività di studio per cui si prevedono i permessi per il diritto allo studio

In primo luogo, ricordiamo che l’art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n.395 ha stabilito per quali corsi si può usufruire dei permessi studio:

  • specializzazione o abilitazione, come ad esempio il TFA sostegno
  • per il conseguimento del titolo di studio relativo alla propria qualifica
  • di riconversione professionale
  • finalizzati al conseguimento di altra laurea o diploma
  • master, corsi di perfezionamento post laurea.

Casi in cui è ammessa la richiesta con riserva 

Sottolineamo che i permessi per il diritto allo studio possono essere usufruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025: è pertanto impossibile ancora adesso stabilire se i docenti avranno o meno la necessità di richiedere dei permessi per poter frequentare il secondo ciclo dei Percorsi Abilitanti, per i quali i Ministeri dell’Università e dell’Istruzione e del Merito non hanno ancora dato nessun avvio, o per i percorsi INDIRE o per il X ciclo del TFA sostegno. Essendo la scadenza per presentare le domande fissata a venerdì 15 novembre, alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando degli avvisi con cui si permette di poter inoltrare le richieste con riserva, come ad esempio l’UST di Brescia e l’Ufficio di Roma. Si consiglia quindi, a tutti i docenti interessati, di controllare sul sito ufficiale degli UST di competenza la presenza di indicazioni specifiche in merito.Â