Il personale docente ed educativo, il personale ATA, gli insegnanti annuali di religione possono presentare richiesta per usufruire dei permessi per il diritto allo studio pari a 150 ore annuali. L’interessato può essere di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale: il termine di presentazione delle domande è il 15 novembre. In alcuni casi, però, è possibile presentare domanda con riserva: vediamo insieme in quali circostanze.
Corsi e attività di studio per cui si prevedono i permessi per il diritto allo studio
In primo luogo, ricordiamo che l’art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n.395 ha stabilito per quali corsi si può usufruire dei permessi studio:
- specializzazione o abilitazione, come ad esempio il TFA sostegno
- per il conseguimento del titolo di studio relativo alla propria qualifica
- di riconversione professionale
- finalizzati al conseguimento di altra laurea o diploma
- master, corsi di perfezionamento post laurea.
Casi in cui è ammessa la richiesta con riserva
Sottolineamo che i permessi per il diritto allo studio possono essere usufruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025: è pertanto impossibile ancora adesso stabilire se i docenti avranno o meno la necessità di richiedere dei permessi per poter frequentare il secondo ciclo dei Percorsi Abilitanti, per i quali i Ministeri dell’Università e dell’Istruzione e del Merito non hanno ancora dato nessun avvio, o per i percorsi INDIRE o per il X ciclo del TFA sostegno. Essendo la scadenza per presentare le domande fissata a venerdì 15 novembre, alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando degli avvisi con cui si permette di poter inoltrare le richieste con riserva, come ad esempio l’UST di Brescia e l’Ufficio di Roma. Si consiglia quindi, a tutti i docenti interessati, di controllare sul sito ufficiale degli UST di competenza la presenza di indicazioni specifiche in merito.Â