Per quanto riguarda i permessi personali e familiari, esiste differenza tra personale di ruolo e supplenti? E tra supplenti annuali e supplenti brevi. A queste domande ha risposto l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso di uno dei nostri webinar su YouTube dedicato a questo argomento. Vediamo la risposta data a queste domande.
Permessi familiari o personali docenti e ATA
La differenza per quanto riguarda i permessi personali e familiari, spiega l’avvocato Altieri, sussiste solo con riferimento ai supplenti con supplenza breve.
Perché, docenti ed ATA di ruolo o con contratto al 31 agosto o al 30 giugno, come si evince al combinato disposto dell’art. 15, comma 2, del CCNL 2007 e dell’art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21, hanno il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari.
I permessi riconosciuti al personale di ruolo e ai supplenti annuali e al 30 giugno, sono integralmente retribuiti (sono però esclusi i compensi per le attività aggiuntive), non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e, secondo quanto chiarito dall’Aran con orientamento del dicembre 2016, non si maturano in relazione al servizio prestato, ma spettano indipendentemente dai giorni in cui è stata resa la prestazione lavorativa.
E il personale con supplenza breve e saltuaria?
Per il personale con supplenza breve e saltuaria, lo stesso art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21 prevede che sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. I permessi riconosciuti al personale con supplenza breve, inoltre, riducono le ferie, interrompono l’anzianità di servizio e non vengono computati ai fini della maturazione del punteggio nelle graduatorie. Potete visualizzare l’intero webinar direttamente sul nostro canale YouTube.