In quali casi è possibile richiedere i permessi per motivi familiari o personali e come si richiedono? A questa domanda ha risposto l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso del webinar settimanale andato in onda sul canale YouTube di Scuola Informa e incentrato su questa tematica. Vediamo cosa ha detto l’Avvocato in proposito. Potete ascoltare tutte le altre domande e risposte della trattazione direttamente dal video.

Le motivazioni dei permessi personali e familiari

La norma parla di motivi personali e familiari consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale – spiega l’Avvocato Altieri. Sul punto, l’ARAN, con parere 2698 del 02.02.2011, dopo aver chiarito che non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità̀ del Dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso, precisa che né il Contratto (né altra norma di legge) contiene una elencazione esplicativa e dettagliata di quali siano i motivi personali e o familiari per cui è possibile fruire dei permessi.

Nel medesimo senso la giurisprudenza, ha affermato che nel novero dei motivi “personali o familiari” possono dunque rientrare tutte quelle situazioni ritenute dal dipendente di particolare rilievo, siano esse attinenti al proprio nucleo familiare o alle proprie esigenze individuali (Tribunale di Fermo, sent. n. 53 del 26.05.2020).

Come si fa richiesta?

La richiesta si fa presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico indicando sia pure genericamente i motivi personali e familiari a base della richiesta. Su questo aspetto bisogna soffermarsi perché spesso sento dire che l’indicazione dei motivi costituisce violazione della privacy. Non è così: i motivi vanno indicati, sia pure genericamente, non basta indicare “motivi personali”.

Anche la giurisprudenza di merito (si veda, ad esempio, la sentenza n. 833/2021 della Corte d’Appello di Firenze), ha precisato che però che non basta un generico riferimento a “motivi personali o familiari”. Occorre indicare, sia pure genericamente e succintamente, i motivi personali o familiari posti a fondamento della richiesta. Questi, però, non sono assolutamente sindacabili dal Dirigente Scolastico. Anche l’ARAN ha avuto modo di chiarire che il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.