Torniamo a parlare dei permessi per motivi personali di cui puรฒ usufruire il personale scolastico sia di ruolo che a tempo determinato nel corso dellโanno scolastico. Da alcuni giorni, dopo la sentenza della Cassazione in merito, si รจ generata una sorta di confusione a riguardo, anche perchรฉ la stessa interpretazione data dai sindacati e dallโANP ha dato via a due differenti letture. Per fugare ogni dubbio, la CISL Scuola รจ intervenuta a chiarire ulteriormente la questione: ne riportiamo il comunicato perchรฉ lo riteniamo chiaro ed esaustivo. ย
Chiarimenti Cisl sui permessi per motivi personali
Con riferimento allโordinanza della Corte di Cassazione 12991 del 13 maggio 2024 (vedi allegato) stanno circolando interpretazioni che ne farebbero discendere una modifica di quanto, in materia di permessi per motivi personali e familiari, stabilisce il CCNL del comparto istruzione e ricerca.
Le cose non stanno cosรฌ, come si puรฒ dedurre leggendo senza forzature di parte quanto scrive la Cassazione nella propria Ordinanza, nella quale risalta, come motivo della decisione, soprattutto lโeccessiva genericitร di quanto autocertificato dal docente che richiedeva il permesso.
Al riguardo, รจ bene precisare che l’istituto deiย permessi retribuitiย per motivi personali (che il CCNL ha esteso anche al personale a tempo determinato con contratto annuale o al termine delle attivitร didattiche) รจ disciplinato da CCNL stesso, che lo definisce come unย diritto del/la dipendenteย e ne stabilisce con precisione le modalitร di fruizione, prevedendo in particolare che i motivi personali o familiari per il quali la richiesta รจ prodotta siano โdocumentati anche mediante autocertificazioneโ.
I Dirigenti non hanno nuovi poteri
La sentenza in realtร non attribuisce al dirigente nuovi poteri rispetto a quelli di cui giร dispone, ma ribadisce, ancora una volta, quali criteri debba soddisfare lโistituto dell’autocertificazione, escludendo che possa essere redatta in termini troppo vaghi. Nell’ambito di un principio di โreciproca buona fedeโ, il lavoratore attesta le proprie esigenze e, nei limiti previsti dal CCNL, il dirigente valuta “l’opportunitร '” (riprendendo il termine usato dalla Suprema Corte) di riconoscere il diritto al permesso, non con riferimento alle esigenze documentate dal dipendente, ma adย altre eventuali ragioni ostativeย (quelle che la Corte definisce โopposte esigenzeโ, in alcun modo interpretabili come valutazione discrezionale delle motivazioni addotte), anchโesse da formalizzare debitamente.