Permessi scuola
Permessi scuola

La disciplina sui giorni di permesso per motivi personali o familiari è differente per il personale docente e per il personale ATA. Lo spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso del webinar su Youtube che è andato in onda ieri pomeriggio e che potete visualizzare in fondo a questo articolo. L’avvocato risponde alla domanda riportata nel titolo e ad altre su questa tematica.

Permessi per motivi personali o familiari: i docenti

La norma di riferimento è l’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09 secondo cui 2, secondo cui il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Questa norma è rimasta valida per il personale docente con la sottoscrizione del CCNL 2019/21, che ha esteso il diritto alla fruizione di questi permessi anche al personale precario con supplenza annuale e al 30 giugno.

Personale ATA e permessi personali e familiari

Per il personale ATA, così come previsto dell’art. 31 del CCNL 2016/18, i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari possono essere fruiti anche ad ore e possono fruiti nella misura di 18 ore per anno scolastico. Naturalmente rimane la possibilità di fruirli, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa, come previsto dall’art.2 lettera e). In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.

Questo significa che quando i permessi sono fruiti per la durata dell’intera giornata saranno comunque calcolate 6 ore anche in caso di settimana lavorativa articolata su 5 giorni con orario giornaliero di 7,12 ore, o con rientro pomeridiano, senza che il personale debba recuperare le ore non svolte. L’art. 31 CCNL/2018 comma 4 dispone: “in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1” Questa è la disciplina applicabile al personale di ruolo o con contratto al 30 giugno o al 31 agosto a cui il contratto riconosce permessi retribuiti.

I supplenti brevi

Invece, personale docente, educativo ed ATA con supplenze brevi sono attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

Da ultimo diciamo che l’ARAN nel 2016 ha chiarito che la disciplina dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali individua l’ammontare di permessi di cui ciascun dipendente può usufruire nel corso di un anno scolastico, ma non contiene alcuna disposizione in merito al criterio di maturazione degli stessi. Pertanto, in assenza di una espressa previsione, si ritiene che il beneficio non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento.