Con quanto anticipo va presentata la richiesta per i permessi personali e familiari? Questa è una delle domande trattate nel corso del nostro webinar su YouTube dedicato all’argomento. Un’altra domanda a cui l’Avvocato Altieri ha risposto è se il Dirigente scolastico può decidere se accettarli o meno, a sua discrezionalità. Vediamo le risposte fornite dall’Avvocato in base alla normativa vigente. Potete vedere il webinar sul nostro canale YouTube.

Quando va presentata la richiesta per i permessi personali e familiari?

Il CCNL nulla dice sul punto. Regola generale è che la richiesta vada presentata in tempi congrui, fatte salve comprovate situazioni che presentano carattere di indifferibilità e urgenza, onde poter organizzare il servizio scolastico. In ogni caso la contrattazione integrativa di Istituto può prevedere specifici termini.

Il DS può decidere di non concederli a sua discrezione?

Assolutamente no. Infatti la disposizione contrattuale (ossia l’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, ma anche l’art. 35, comma 12 del CCNL 2019/21) stabilisco che i permessi sono fruiti “a domanda”. In sostanza, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, dal tenore letterale delle citate disposizioni del CCNL, si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore, non subordinato a valutazioni del Dirigente Scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda, nella quale detti motivi possono essere documentati “anche mediante autocertificazione”:

In sostanza la fruizione di detti permessi non richiede l’autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, che deve essere informato mediante istanza formale da parte del docente, deve prenderne atto, ma non può negarli, in quanto non è nel suo potere concederli o meno e non può sindacare sulle motivazioni debitamente autocertificate dal docente.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso, né gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con quelle personali o familiari certificate o autocertificate dal dipendente, potendo lo stesso limitarsi a un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda (Tribunale di Palermo, sent. n. 4469 del 26.1.2021).

I permessi sono un diritto

Proprio perché i permessi retribuiti costituiscono un diritto soggettivo del personale scolastico, la cui concessione è sottratta ad ogni potere discrezionale del Dirigente Scolastico, ne è possibile la fruizione anche nei giorni in cui sono programmate attività collegiali, come collegio dei docenti, consigli di classe, scrutini intermedi e finali, riunioni di dipartimento. L’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, infatti, non contiene alcuna indicazione circa l’obbligo di usufruire dei giorni di permesso retribuito solo durante i giorni di lezione, né tantomeno contiene alcuna preclusione circa la possibilità di usufruirne nelle giornate in cui si tengano attività funzionali all’insegnamento.

Ricordo poi una recente sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, con la recente sentenza n. 286/2023 ha ritenuto valida la motivazione del permesso da parte della docente per recarsi a “Catania a fare acquisti”. La Corte ha precisato che il doversi recare fuori sede per fare acquisti è una motivazione compatibile con il carattere personale del permesso. E ciò anche se gli acquisti hanno riguardato generi o servizi non presenti e/o fruibili presso la sede di residenza dell’insegnante, ovvero fruibili in orario solo in orari sovrapponibili a quello di lavoro.