Torniamo a parlare dei permessi personali di cui può godere il personale scolastico, pari a tre giorni al mese: in un articolo pubblicato ieri, 17 ottobre, abbiamo riportato un comunicato dell’ANP che riferiva di una recente sentenza della Cassazione. Il sindacato FLC CGIL ieri stesso ha a sua volta affrontato la questione, chiarendo che i motivi addotti per tali permessi dal lavoratore non sono oggetto di valutazione discrezionale da parte del Dirigente Scolastico: riportiamo qui di seguito quanto pubblicato dal sindacato.
Il diritto di usufruire dei permessi personali
Al personale docente e ATA spettano 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari: questo diritto è stato sancito fin dal 2007 con la stipula del CCNL 2006-2009 (art. 15 co. 2) ed è stato recentemente esteso anche al personale a tempo determinato con il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12).
Per fruire di questi permessi è sufficiente fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che può essere documentata anche mediante autocertificazione da parte dell’interessato. L’autorizzazione di questi permessi non è soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalità da parte del dirigente scolastico che non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore.
È quanto afferma chiaramente anche l’Aran in un suo parere sostenendo che la clausola contrattuale “prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale”.
In considerazione di ciò, sottolinea l’Aran, “i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico”. Il dirigente, pertanto limiterà il proprio controllo agli aspetti formali della richiesta del dipendente senza sindacare la validità delle motivazioni (personali o familiari) addotte dal dipendente.
Quando si può prevedere una regolamentazione del diritto
Solo in presenza di una eccezionale e massiccia richiesta contemporanea di permessi per il medesimo giorno da parte dei lavoratori si può ipotizzare una regolamentazione del diritto al fine di contemperare le esigenze individuali con le ragioni organizzative della scuola. Negli altri casi, a fronte di singole o contenute richieste giornaliere, il permesso va autorizzato sempre e comunque. Una recente ordinanza della Cassazione non fa altro che confermare quanto detto sopra. In essa, infatti, si rigetta il ricorso di un lavoratore sottolineando che il motivo della richiesta di permesso deve “essere adeguatamente specificato” e che il dirigente deve deciderne la concessione valutandone l’opportunità sulla base “di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze”.
Evidentemente in quel contesto scolastico, in quella giornata, vi era una situazione di eccezionalità; altrimenti la decisione del dirigente scolastico si sarebbe configurata come negazione di un diritto. Peraltro, quando si rigetta una richiesta, il dirigente scolastico deve mettere per iscritto le motivazioni del rigetto.