Permessi retribuiti
Permessi retribuiti

Torniamo a parlare dei permessi personali di cui puรฒ godere il personale scolastico, pari a tre giorni al mese: in un articolo pubblicato ieri, 17 ottobre, abbiamo riportato un comunicato dellโ€™ANP cheย riferiva di una recente sentenza della Cassazione. Il sindacato FLC CGIL ieri stesso ha a sua volta affrontato la questione, chiarendo che i motivi addotti per tali permessi dal lavoratore non sono oggetto di valutazione discrezionale da parte del Dirigente Scolastico: riportiamo qui di seguito quanto pubblicato dal sindacato.ย 

Il diritto di usufruire dei permessi personali 

Alย personale docente e ATAย spettanoย 3 giorni di permessi retribuitiย per motivi personali o familiari: questo diritto รจ stato sancito fin dal 2007 con la stipula del CCNL 2006-2009 (art. 15 co. 2) ed รจ stato recentemente esteso anche alย personale a tempo determinatoย con il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12).

Perย fruire di questi permessiย รจ sufficiente fornire unaย motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che puรฒ essere documentata anche mediante autocertificazione da parte dellโ€™interessato. Lโ€™autorizzazione di questi permessi non รจ soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalitร  da parte del dirigente scolastico che non puรฒ entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore.

รˆ quanto afferma chiaramente anche lโ€™Aran in un suo parere sostenendo che la clausola contrattuale โ€œprevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti โ€˜per motivi personali e familiariโ€™ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute piรน opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattualeโ€.

In considerazione di ciรฒ, sottolinea lโ€™Aran,ย โ€œi motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolasticoโ€.ย Il dirigente, pertanto limiterร  il proprioย controllo agli aspetti formali della richiesta del dipendente senza sindacare la validitร  delle motivazioniย (personali o familiari) addotte dal dipendente.ย 

Quando si puรฒ prevedere una regolamentazione del diritto 

Solo in presenza di una eccezionale e massiccia richiesta contemporanea di permessi per il medesimo giorno da parte dei lavoratori si puรฒ ipotizzare una regolamentazione del diritto al fine di contemperare le esigenze individuali con le ragioni organizzative della scuola. Negli altri casi, a fronte di singole o contenute richieste giornaliere, il permesso va autorizzato sempre e comunque. Una recenteย ordinanza della Cassazioneย non fa altro cheย confermareย quanto detto sopra. In essa, infatti, si rigetta il ricorso di un lavoratore sottolineando che il motivo della richiesta di permesso deve โ€œessere adeguatamente specificatoโ€ e che il dirigente deve deciderne la concessione valutandone lโ€™opportunitร  sulla base โ€œdi un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenzeโ€.

Evidentemente in quel contesto scolastico, in quella giornata, vi era unaย situazione di eccezionalitร ; altrimenti la decisione del dirigente scolastico si sarebbe configurata comeย negazione di un diritto. Peraltro, quando si rigetta una richiesta, ilย dirigente scolasticoย deve mettereย per iscritto le motivazioni del rigetto.