Permessi retribuiti per i docenti, il nuovo CCNL scuola 2019/21 ha portato delle importanti novità per quanto riguarda la fruizione dei permessi per i docenti e il personale ATA che sottoscrivono un contratto a tempo determinato (supplenza breve). 

Permessi ai docenti e ATA con supplenze brevi: le novità e le differenze

In merito ai permessi destinati ai docenti, l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, docente ed esperta di normativa scolastica, nel corso di un approfondimento organizzato da Scuola Informa, ha illustrato le novità contenute nel nuovo contratto, oltre alle conseguenze sul piano economico. ‘La disciplina dei permessi per le supplenze brevi – esordisce l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – è diversa da quella riguardante i docenti di ruolo o i colleghi con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Per quale motivo? Con il CCNL 2019/21 è arrivata una novità per quanto riguarda i permessi retribuiti. È stata introdotta, infatti, una specifica norma, l’articolo 35, comma 12, che estende i tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali e familiari, anche ai precari con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

La norma dice che, dietro domanda dell’interessato, questi ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per anno scolastico, documentati anche attraverso auto certificazione. In buona sostanza, la norma ricalca quella che è l’espressa previsione per il personale di ruolo (art. 15 comma 2 del precedente CCNL) allo stesso contenuto. Le modalità di fruizione sono le stesse. Il Personale ATA ha la possibilità di fruire degli stessi permessi ma anche ad ore, con le stesse modalità con cui si fruiscono i permessi orari retribuiti. L’articolo 35 comma 1 precisa la condizione dei precari con supplenza breve: il personale docente, educativo e ATA con supplenza breve ha diritto a permessi non retribuiti per un massimo di sei giorni per anno scolastico da fruire con le stesse modalità dei permessi per motivi personali e familiari. In sostanza, i tre punti fondamentali che si possono trarre da questa novità contrattuale sono:

  • 1) il contratto estende ai precari con supplenza annuale e al 30 giugno i 3 giorni di permesso retribuito laddove prima era prerogativa esclusiva del personale di ruolo;
  • 2) per il personale ATA è prevista anche la fruizione oraria;
  • 3) per il personale a tempo determinato, con supplenza breve, sono previsti unicamente sei giorni di permesso non retribuito, sempre per motivi personali e familiari. 

Conseguenze di aspetto economico

‘Queste novità portano anche delle conseguenze sul piano economico – ha spiegato l’Avvocato Altieri – Per i 3 giorni di permesso retribuito per il personale di ruolo (e al 31 agosto e al 30 giugno) sono interamente retribuiti con la sola esclusione dei compensi per le attività aggiuntive. Non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio (contribuiscono quindi alla maturazione del punteggio di servizio) e così come precisato dall’Aran vengono fruiti indipendentemente dalla prestazione lavorativa. I sei giorni di permesso non retribuito che vengono riconosciuti al personale con supplenza breve interrompono l’anzianità di servizio e quindi non danno diritto all’attribuzione del punteggio nelle graduatorie e riducono le ferie’.