Permessi retribuiti
Permessi retribuiti

Ancora dubbi emergono in merito al godimento dei 3 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari o personali riconosciuti sia al personale scolastico assunto a tempo indeterminato sia ai precari assunti a tempo determinato. Gli interrogativi che continuano a sorgere sono probabilmente dettati da ‘modus operandi’ anomali adottati da alcuni dirigenti scolastici. Tra questi occorre fare chiarezza sulla spiegazione della motivazione da addurre alla richiesta di permesso. Di seguito i dettagli.

Permessi retribuiti e autocertificazione

Il godimento dei 3 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari o personali è un diritto che spetta a tutto il personale scolastico che lo può esercitare su richiesta. Il riferimento normativo lo troviamo all’art 15 del CCNL 2006-2009, ripreso anche dal CCNL 2019-21, il quale parla di “diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Si apprende però sempre più spesso che alcuni dirigenti scolastici richiedono una motivazione dettagliata alla base della richiesta di permesso, tanto da far temere al personale richiedente di potersi vedere respinta la richiesta stessa.

In realtà non si evince da alcuna normativa, nemmeno in via interpretativa, che il DS possa negare i permessi in oggetto sulla base di motivazioni che non sarebbero state opportunamente dettagliate o che sarebbero ritenute non congrue. Gli unici casi di diniego potrebbero al massimo ricollegarsi al mancato rispetto delle dovute formalità di richiesta oppure in caso di esigenze organizzative stringenti che non permettono l’assenza del lavoratore. I motivi indicati dal lavoratore non possono essere oggetto di valutazione da parte del DS. In ogni caso il dipendente sarà tenuto a spiegare i motivi familiari o personali, seppure in maniera generica (non per forza dettagliata).

Sul tema si è susseguita negli anni svariata giurisprudenza, che conferma quanto suindicato. Ha destato solo alcune incertezze l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha ammesso la possibilità per il DS di negare il permesso retribuito richiesto dal docente o dal personale ATA, ma il diniego deve essere corredato da giustificazione scritta. Deve quindi esserci un valido e comprovato motivo affinchè i permessi richiesti non possano essere concessi. Nulla di nuovo quindi rispetto a quanto già stabilito a livello normativo.