Il personale docente ed educativo, il personale ATA, gli insegnanti annuali di religione possono presentare richiesta per usufruire dei permessi studio pari a 150 ore annuali. L’interessato può essere di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale: il termine di presentazione delle domande è il 15 novembre. Come poter usufruire di questi permessi? Vediamolo insieme qui di seguito.
Corsi ed attività di studio per cui si prevedono i permessi
In primo luogo, ricordiamo che l’art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n.395 ha stabilito per quali corsi si può usufruire dei permessi studio:
- specializzazione o abilitazione, come ad esempio il TFA sostegno
- per il conseguimento del titolo di studio relativo alla propria qualifica
- di riconversione professionale
- finalizzati al conseguimento di altra laurea o diploma
- master, corsi di perfezionamento post laurea.
Modalità di fruizione dei permessi
Il comma 3 del succitato articolo stabilisce la modalità di fruizione dei permessi studio:
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
- a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
- il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.
Dietro richiesta degli interessati, è possibile articolare la fruizione dei permessi nel seguente modo:
- permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
- permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
- cumulo dei permessi previsti dai due punti precedenti.
Occorre che la scuola garantisca l’esercizio del diritto mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.