Il personale docente ed educativo, il personale ATA, gli insegnanti annuali di religione possono presentare richiesta per usufruire dei permessi studio pari a 150 ore annuali. Lโinteressato puรฒ essere di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale: il termine di presentazione delle domande รจ il 15 novembre. Come poter usufruire di questi permessi? Vediamolo insieme qui di seguito.
Corsi ed attivitร di studio per cui si prevedono i permessi
In primo luogo, ricordiamo che lโart. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n.395 ha stabilito per quali corsi si puรฒ usufruire dei permessi studio:
- specializzazione o abilitazione, come ad esempio ilย TFA sostegno
- per il conseguimento delย titolo di studio relativo alla propria qualifica
- diย riconversione professionale
- finalizzati al conseguimento diย altra laurea o diploma
- master, corsi di perfezionamento post laurea.
Modalitร di fruizione dei permessi
Il comma 3 del succitato articolo stabilisce la modalitร di fruizione dei permessi studio:
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nellโanno solare, della riduzione dellโorario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superareย il tre per cento del totale delle unitร in servizio allโinizio di ogni anno, con arrotondamento allโunitร superiore;
- a paritร di condizioni sono ammessi a frequentare le attivitร didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
- il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puรฒ essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivitร formative programmate dallโamministrazione.
Dietro richiesta degli interessati, รจ possibile articolareย la fruizione dei permessiย nel seguente modo:
- permessi orariย โ utilizzando parte dellโorario giornaliero di servizio;
- permessi giornalieriย utilizzando lโintero orario giornaliero di servizio;
- cumulo dei permessi previsti dai due punti precedenti.
Occorre che la scuola garantisca lโesercizio del diritto mediante la riorganizzazione dellโorario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.