Permessi retribuiti
Permessi retribuiti

Retribuzione permessi supplenti annuali, l’ARAN ha pubblicato una Nota che fornisce degli importanti chiarimenti in merito alle novità contenute nell’ultimo contratto scuola firmato dai sindacati riguardanti i permessi retribuiti di tre giorni, estesi anche al personale che sottoscrive un contratto a tempo determinato.

Retribuzione permessi supplenti annuali, la Nota pubblicata dall’ARAN

Si riporta il contenuto della Nota diffusa dall’ARAN: ‘Con la nota a cui si risponde, codesto Istituto scolastico chiede all’Aran un parere se il personale a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto abbia diritto a 3 giorni di permesso retribuito a prescindere dall’entrata in vigore del nuovo CCNL o se i tre giorni vadano riproporzionati a partire dal 19 gennaio 2024. Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dì un CCNL questa Agenzia rammenta che l’art. 2, comma 2, del sopra citato CCNL, dispone quanto segue: 

“gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’A.R.A.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana“. 

Pertanto, a seguito della stipula avvenuta in data 18/01/2024, il CCNL ha iniziato a generare i suoi effetti dal giorno successivo. Infatti a differenza delle disposizioni legislative, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce la condizione necessaria ai fini dell’entrata in vigore delle stesse, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno efficacia di per sé e possono essere applicati anche a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati pubblicati o meno nella G.U. 

Per quanto concerne, invece, il quesito posto circa i 3 giorni di permesso retribuito l’art. 35, comma 12, del CCNL 18/01/2024 così recita: ” II personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).” 

Pertanto, a parere di questa Agenzia, i permessi non andranno riproporzionati in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL quanto la tipologia del contratto in essere nel momento di inizio della vigenza, un “contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”. Si riporta, a questo indirizzo, la Nota in PDF pubblicata dall’ARAN.