La previsione dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari estesa dal CCNL 2019-21 anche al personale precario rappresenta una conquista. Ricordiamo che i beneficiari, oltre al personale di ruolo (per il quale questo diritto era già previsto), sono i supplenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Restano esclusi i supplenti brevi, anche nel caso abbiano in essere un unico contratto fino al termine delle lezioni. Vediamo di seguito cosa si intende per ‘motivi personali e familiari’ e quanto tempo di preavviso deve essere dato da docenti e ATA interessati ad usufruire di questi permessi.
Permesso retribuito di 3 giorni: alcune specificazioni
Iniziamo col dire che i 3 giorni di permesso retribuito sono da intendersi per anno scolastico, e che possono essere richiesti singolarmente o in unica soluzione. Dei 3 giorni può inoltre godere il personale scolastico a prescindere dal numero di ore della supplenza. Non ha poi poi importanza, sempre nel caso dei precari, se il contratto a tempo determinato è stato stipulato da Gae, Gps, graduatorie d’istituto o tramite Mad. L’importante è che, come abbiamo detto, rechi come data di chiusura non una data inferiore al 30 giugno. Infine va precisato che il personale “ha diritto, a domanda”, pertanto il permesso è attribuito e non concesso. In pratica la scuola non può rifiutarsi di riconoscere questi 3 giorni di permesso retribuito. Ovviamente devono essere rispettate le condizioni che rendano corretta la presentazione della domanda.
I ‘motivi personali e familiari’ e il preavviso
Molti supplenti si stanno chiedendo come giustificare i ‘motivi personali e familiari’ per poter richiedere i 3 giorni di permesso retribuito. Il Contratto, al riguardo, è generico. Certamente vanno considerate tutte quelle situazioni che hanno ricadute sul benessere fisico/psichico/sociale del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro. Non può esserci quindi da parte del Dirigente Scolastico una valutazione di merito. Ciò che conta è che la richiesta sia accompagnata da autocertificazione e che il lavoratore sia pienamente consapevole dell’importanza che, una volta prodotta, essa assume.
Quanto al preavviso da rispettare per presentare la richiesta del permesso in oggetto generalmente viene fissato in 5 giorni prima della fruizione del permesso stesso. Questi sono però stabiliti nel Contratto integrativo interno alla scuola che deve fornire indicazioni anche per eventuali urgenze non preventivabili. Il Regolamento di istituto potrebbe prevedere anche delle specifiche indicazioni sui giorni in cui sarà possibile fruire dei permessi. Ad esempio il DS potrebbe disporre, insieme agli organi collegiali, un regolamento apposito prevedendo un tetto massimo di richieste giornaliere, in modo tale da poter garantire l’attività scolastica in termini di qualità e quantità oppure disponendo la non autorizzazione al permesso per motivazioni non idonee quali, allungare il week end, o perchè privo di documentazione.