Le supplenze brevi per il Personale ATA sono possibili? Se non si ricevono convocazioni, si può sperare in questa opzione? L’assegnazione delle supplenze brevi per il personale ATA è regolamentata da normative specifiche, che impongono limiti e criteri per la sostituzione temporanea dei lavoratori assenti. In base all’articolo 6 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze brevi solo nel rispetto di determinate regole.
Criteri per l’assegnazione delle supplenze brevi al personale ATA
Le restrizioni sono definite dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, che limitano la possibilità di sostituire temporaneamente il personale ATA in alcuni casi specifici. Tali divieti sono stati ulteriormente chiariti nelle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14 aprile 2016. Secondo le normative vigenti, le supplenze brevi per il personale ATA possono essere assegnate seguendo specifici criteri. Il personale amministrativo, tecnico e scolastico può essere sostituito solo in determinati casi:
- Assistente amministrativo: può essere sostituito solo nelle istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto abbia meno di tre posti o in caso di assenze superiori ai 30 giorni.
- Assistente tecnico: la sostituzione è consentita solo per assenze superiori a 30 giorni.
- Collaboratore scolastico: non è possibile assegnare supplenze per i primi 7 giorni di assenza.
Eccezioni e limitazioni per la sostituzione del personale ATA
Il divieto di assegnazione delle supplenze brevi viene applicato in base alle esigenze organizzative delle scuole e alle indicazioni previste dalla legge. In particolare, i dirigenti scolastici devono rispettare le normative che regolano l’assegnazione delle supplenze nei profili professionali di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici.
In alcune scuole, l’esigenza di sostituzione potrebbe emergere solo in caso di carenza di personale o in presenza di assenze prolungate. Le scuole con meno di tre posti nell’organico di diritto o quelle che affrontano assenze superiori a 30 giorni rappresentano le eccezioni alle regole generali di divieto di sostituzione.