Cresce l’attesa per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA di terza fascia. Quest’anno si è riscontrato un elevato numero di iscritti già nelle graduatorie ATA 24 mesi, e così coloro che si ritrovano inseriti in terza fascia temono di avere meno possibilità lavorative. A questo si aggiunge un altro elemento che potrebbe sottrarre opportunità: anche il personale in ruolo può accettare supplenze. Vediamo di seguito cosa stabilisce l’art 70 del CCNL Scuola 2019-21 che disciplina questa casistica.
ATA in ruolo: in quali casi può accettare supplenze
L’art 70 del CCNL Scuola 2019-21 (che abroga il precedente art 59) stabilisce che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o, a parità di Area, di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso.
Le categorie professionali citate contemplano:
- i docenti della scuola dell’infanzia;
- i docenti della scuola primaria;
- i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
- gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
- il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
Questo ‘stratagemma‘ consente a coloro che magari non sono riusciti ad ottenere il trasferimento di spostarsi comunque presso un’altra sede.