Nelle ultime settimane, tre tribunali hanno accolto i ricorsi presentati dallo studio legale Limblici-Palumbo riguardanti la questione del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio militare di leva prestato dal personale ATA. La questione in discussione riguarda la distinzione fatta dal Ministero. Il punteggio attribuito per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, quando il personale non è dipendente del Ministero dell’Istruzione, e quello svolto durante la nomina, hanno lo stesso valore?
ATA e punteggio servizio militare in costanza o meno di nomina
Tale distinzione, tra il punteggio spettante al Personale ATA per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e quello in costanza di nomina. Secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato in una sentenza importante emessa un anno fa a favore di alcuni lavoratori ATA assistiti dallo studio Limblici Palumbo (e da altre sentenze), è illegittima e priva di base normativa.
Gli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo sottolineano l’importanza di questa questione, considerando che il punteggio attribuito per il servizio militare svolto prima dell’inserimento in graduatoria è di soli 0.6 punti all’anno, rispetto ai 6 punti all’anno attribuiti per il servizio durante la nomina. Nonostante le sentenze dei tribunali italiani e di alcune Corti di Appello, il Ministero dell’Istruzione continua a mantenere questa distinzione arbitraria, privando i lavoratori di punti importanti.
Si prevede, infatti, che questa discriminazione si ripeterà nelle graduatorie che saranno aggiornate per il prossimo triennio 2024-2027. Pertanto, ai lavoratori non rimane che presentare ricorso contro il Decreto Ministeriale per ottenere una valutazione corretta e aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie ATA.