‘Buongiorno, ho bisogno di un’informazione sugli attestati di competenze che vengono richiesti per il concorso ATA. Mio marito ha conseguito gli attestati di solfeggio, storia della musica e ottavo anno di pianoforte nel vecchio ordinamento del conservatorio, è possibile usufruire di questi titoli per fare la domanda ATA? Sono riconosciuti come attestati di competenza? Non riesco a trovare nessuna informazione e neanche il conservatorio ha saputo rispondere.’ Risponde al quesito l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

La valutazione dei titoli culturali nella terza fascia ATA

Nell’attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale che disciplinerà il prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, è possibile dare una risposta alla lettrice facendo riferimento al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, disciplinante il precedente aggiornamento (valido per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24), in quanto è plausibile che, con riferimento alla valutazione dei titoli culturali, non vi siano particolari cambiamenti (mentre della nuova certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale quale titolo di accesso, abbiamo già parlato in un precedente articolo).

La valutazione dei titoli culturali degli aspiranti inseriti (o che si intendono inserire) nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA è contenuta negli allegati al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021. La lettrice non indica per quale profilo il marito intenda concorrere, pertanto l’analisi sarà limitata ai soli profili più comuni: assistente amministrativo (AA), assistente tecnico (AT) e collaboratore scolastico (CS), tralasciando i profili di cuoco ed infermiere (i cui titoli però vengono valutati allo stesso modo dei titoli del profilo di AT) e i profili di guardarobiere ed addetto alle aziende agrarie.

I titoli culturali per profilo AA

Quanto al profilo AA, sono titoli culturali valutabili secondo quanto previsto dall’All.to A/1, punto A):

  • Laurea: 2 punti;
  • Attestato di qualifica professionale: 1,50 punti;
  • Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici: 1 punto;
  • Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali: 1 punto;
  • Certificazione informatica e digitale: 0,50, 0,55 o 0,60 punti, in base al tipo di certificazione.

I titoli culturali per profilo AT

Quanto al profilo AT, sono titoli culturali valutabili secondo quanto previsto dall’All.to A/2, punto A):

  • Diploma di laurea: 2 punti;
  • Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre: 2 punti;
  • Certificazione informatica e digitale: 0,50, 0,55 o 0,60 punti, in base al tipo di certificazione.

I titoli culturali per profilo CS

Quanto al profilo CS, sono titoli culturali valutabili secondo quanto previsto dall’All.to A/5, punto A):

  • Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni: 1 punto;
  • Certificazione informatica e digitale: 0,25, 0,28 o 0,30 punti, in base al tipo di certificazione.

Dunque, emerge con chiarezza che gli attestati di solfeggio, storia della musica e ottavo anno di pianoforte nel vecchio ordinamento del conservatorio non sono valutabili. I titoli di accesso per ogni profilo.

I titoli musicali

Per completezza di esposizione, con particolare riferimento ai “titoli musicali” posseduti dal marito della lettrice, preme fare alcune osservazioni. I titoli del vecchio ordinamento di Conservatorio sono disciplinati dalla L 21 dicembre 1999 n. 508 e dal D.P.R. 8 luglio 2015 n. 212, i quali prevedono che, per ogni scuola (Pianoforte, Canto, Chitarra, etc), a scadenze definite vengano sostenuti obbligatoriamente degli esami ministeriali, detti compimenti. Ogni periodo concluso con un esame di compimento può prevedere anche la frequenza di altre materie dette complementari, quali ad esempio “Teoria e solfeggio” e “Storia della Musica ed Estetica Musicale”.

La Scuola di Pianoforte si articola in un corso decennale diviso in tre compimenti:

  • Compimento Inferiore: si conclude con l’esame ministeriale di quinto anno (per sostenere questo esame di compimento obbligatorio bisogna aver conseguito la licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale).
  • Compimento Medio: si conclude con l’esame ministeriale di ottavo anno (per sostenere questo esame per obbligatorio bisogna aver conseguito la licenza di storia ed estetica musicale ed armonia complementare);
  • Compimento superiore o diploma: si conclude con l’esame ministeriale di decimo anno.

Dunque, è evidente che il diploma di pianoforte, inteso come titolo valutabile, si consegue solo dopo aver sostenuto con esito positivo l’esame di decimo anno del corso, mentre gli esami intermedi (come quelli posseduti dal marito della lettrice, ossia solfeggio, storia della musica ed ottavo anno) non permettono di conseguire alcun titolo finito, spendibile nelle procedure concorsuali.