Il personale ATA (DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) ha diritto ad ottenere in misura intera, ai fini economici, previdenziali e giuridici, l’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato. Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott. Luigi Barrella ha riconosciuto in favore di una collaboratrice scolastica il: «riconoscimento in misura intera, ai fini economici, previdenziali e giuridici, dell’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione resistente in epoca antecedente all’assunzione a tempo indeterminato.» E, quindi, ha condannato: «il Ministero resistente a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente sulla base dell’intera anzianità preruolo, anche ai fini della progressione economica, e a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e gli arretrati, con la conseguente regolarizzazione contributiva».

Ricostruzione carriera: il caso

Oggetto della causa è stato il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizi atteso che la ricorrente al momento del collocamento in pensione aveva diritto ad una fascia stipendiale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall’Amministrazione la quale aveva applicato il meccanismo della cd. ricostruzione della carriera previsto dall’art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994.

Ebbene, con una disamina attenta e articolata, il Giudice Salernitano ha ritenuto che L’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.

Il diritto al riconoscimento intero dei servizi

Pertanto, dichiarato illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, ha disposto che lo stesso fosse “rifatto” sulla base dell’intera anzianità preruolo, anche ai fini della progressione economica, e a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e gli arretrati. Quindi ad oggi è il caso di dire che il personale ATA (DSGA, assistenti amministrativi nonché collaboratori scolastici) per avere la giusta retribuzione devono ricorrere alla magistratura del lavoro. La sentenza.

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)