Continuano i pronunciamenti favorevoli al riconoscimento per intero del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, ossia 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. e non 0,05 punti. Questa volta, ad accogliere le richieste di un aspirante inserito nelle graduatorie del personale ATA è il Tribunale di Velletri su ricorso patrocinato dall’Avv. Vincenzina Salvatore del foro di Avellino.
Servizio militare ATA: normativa richiamata
La sentenza, pubblicata il primo luglio scorso, ponendosi sul solco ermeneutico tracciato dalla Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che l’art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati dal docente anche precedentemente all’assunzione di ruolo (speculare all’art. 569 comma 3 per il personale ATA), prevede espressamente che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Mentre, l’art. 2050 del D.lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L’interpretazione del tribunale
Secondo il Tribunale, in realtà non sussiste alcun conflitto tra le statuizioni dei primi due commi dell’art. 2050. Ciò in quanto il comma 2 non limita la portata del primo comma, bensì ne costituisce una specificazione prevedendo che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali. Diversamente argomentando si perviene ad una interpretazione testualmente illogica della norma che, incomprensibilmente, esprimerebbe al comma 1 un principio di ampia portata per poi svuotarlo significativamente di contenuto al comma successivo.
Inoltre va opportunamente considerato che siffatta interpretazione si pone in contrasto con l’art. 52, comma 2, della Costituzione. Lì si esprime il principio secondo cui chi è chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Orbene, secondo il Tribunale il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, per cui i principi di diritto innanzi enucleati devono trovare applicazione anche alle graduatorie di Circolo e di Istituto. Queste hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
Le conclusioni
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Falcione, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Vincenzina Salvatore, ordinando al MIM di attribuire al ricorrente 0,5 punti (e non 0,05 punti) per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. di servizio militare prestato non in costanza di nomina e condannando anche il Ministero alla refusione delle spese legali.
Avvocato Maria Rosaria Altieri