Giro di vite per quanto riguarda il comportamento del personale scolastico nell’utilizzo dei social network. Secondo quanto disposto dall’articolo 11-ter del DPR 81/2023, il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente oltre ad indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile. Inoltre, secondo lo stesso articolo 11-ter, gli istituti scolastici sono sollecitati a scrivere dei protocolli interni sull’uso delle reti social.
Comportamento personale scolastico sui social, le novità contenute nell’articolo 11-ter del DPR 81/2023
Secondo quanto ricordato nell’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’, i social network saranno dei veri e propri ‘sorvegliati speciali’. Il primo obbligo a cui il personale scolastico dovrà sottostare è quello relativo alla netta separazione tra la posizione individuale e quella di dipendente scolastico. Ciò che un docente, per esempio, scrive e carica sul profilo social privato non deve mai essere mai scambiato come una comunicazione istituzionale.
Al dipendente, inoltre, sarà vietato qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’ente di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Questo è un punto che non mancherà di sollevare polemiche perché se da una parte c’è l’esigenza di mantenere il ‘prestigio e il decoro dell’ente di appartenenza e della pubblica amministrazione in generale’, dall’altra c’è il principio della libertà di espressione.
Un altro elemento di grande interesse è quello rappresentato dalle ‘conversazioni pubbliche’ su piattaforme digitali e social media, ovvero chat, gruppi o blog. La regola, in questi casi, è quella di non caricare testi o immagini riguardanti il servizio in quanto si tratta di materiale ‘incompatibile’ con il principio delle riservatezza delle informazioni. Tale materiale, infatti, potrebbe essere usato indiscriminatamente dai gestori dei gruppi e da ciascun membro. Si vuole evitare, in buona sostanza, che un’informazione, seppur caricata in buona fede, possa nuocere alla privacy delle persone nominate. A questo proposito, però, c’è un’eccezione quella rappresentata dal caso in cui le attività e le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media, per la loro praticità e facilità di utilizzo, risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.