Il prossimo 13 dicembre si chiuderanno ufficialmente le domande per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA. In tanti però, malgrado i recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non hanno ancora ben chiaro quali servizi siano validi per il calcolo dei 5 anni di anzianità necessari per l’accesso.
Posizioni economiche ATA: i servizi valutati per il calcolo dei 5 anni di anzianità
Come più volte ricordato, possono partecipare alle procedure selettive i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che abbiano raggiunto nell’area un’anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni, escluso quello in corso. Ma come si calcolano esattamente i 5 anni di anzianità? Nonostante la pubblicazione delle nuove FAQ da parte del MIM, per molti ATA non è ancora chiaro quali servizi sono effettivamente considerati al fine del calcolo.
Per eliminare ogni dubbio ribadiamo che sono validi solo i servizi svolti nell’area di appartenenza. Inoltre, è valido il servizio maturato sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, anche non continuativo. Ciò significa che sono prese in considerazione anche le supplenze. Si precisa, infine, che per annualità di servizio si intende il servizio prestato per 12 mesi. Le frazioni di mese possono essere sommate.
FAQ N. 13
Il MIM ha risposto al quesito con la FAQ N. 13, relativa ai requisiti necessari per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA. Ecco la risposta. “Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell’area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l’attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l’assistente amministrativo può giovarsi anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovarsi degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali”.