Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC possono optare per svolgere attività didattica e formativa, comunemente definita “alternativa”. Non essendo prevista un’apposita classe di concorso, tale insegnamento è attribuito dalle singole scuole. Dunque, non essendo prevista la nomina da GPS, è legittimo il dubbio che si pone più di qualcuno, e cioè: è possibile insegnare attività alternativa se non si è già titolare di una cattedra all’interno di una singola istituzione scolastica? La risposta è affermativa, ma devono verificarsi alcune condizioni. Andiamo con ordine.
Definizione di “attività alternativa”
L’attività alternativa nasce in seguito alla revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Lo storico accordo è stato ratificato tramite legge n. 121 del 25/03/1985. Essa è stata seguita dalla C.M. n. 316 del 28/10/1987 e da numerose sentenze in merito all’obbligatorietà da parte delle scuole di offrire alternativa. Questa attività è da equipararsi all’insegnamento di IRC, tanto è vero che il docente individuato fa parte del consiglio di classe. Ciò è testimoniato dal fatto che l’insegnante è tenuto ad esprimere un giudizio valutativo, alla pari del collega di religione. La proposta, deliberata dal Collegio Docenti, deve prevedere attività legate ad alcune tematiche precise, delimitando gli ambiti. Non ci sono vincoli sulla programmazione da seguire, ma è importante che quanto svolto non sia legato alle discipline già previste dal piano di studi della scuola.
Ordine di attribuzione delle ore
Appurato ciò, la nomina del docente di attività alternativa avviene da parte dell’istituzione scolastica. Per attribuire queste ore, occorre seguire un preciso ordine di priorità:
- Docenti a tempo indeterminato interamente o parzialmente a disposizione della scuola. Si tratta dei docenti in esubero o con obbligo di completare l’orario di cattedra, da non confondere assolutamente con gli insegnanti di potenziamento. Per coloro che hanno una COE, non è possibile completare l’orario nella prima scuola con ore di alternativa;
- Docenti a tempo indeterminato, supplenti al 31 agosto o al 30 giugno che hanno manifestato disponibilità a svolgere ore eccedenti. Queste non possono eccedere il limite delle 6 ore aggiuntive;
- Supplenti a tempo determinato inclusi nelle graduatorie di istituto.
Per rispondere alla domanda di apertura, dunque, la risposta come preannunciato è affermativa. Si può avere un contratto a tempo determinato di attività alternativa da graduatorie di istituto, e dunque senza avere già un contratto in essere, a patto che in precedenza i docenti a tempo indeterminato o i supplenti già presenti nell’organico scolastico non abbiano ore a disposizione o non abbiano fornito disponibilità per svolgere ore eccedenti. Alla selezione non possono partecipare i docenti di IRC.
Il punteggio nelle GPS e la durata del contratto per attività alternativa
Stando alle ultime tabelle di valutazione titoli, il servizio su attività alternativa è considerato come aspecifico. Ciò significa che potrà valere per un massimo di 6 punti annuali su tutte le classi di concorso per cui il docente è titolato ad insegnare. Va infine precisato che i contratti su attività alternativa devono concludersi entro il termine delle attività didattiche, e quindi al 30 giugno. Il contratto sarà dunque valido per le ore svolte, con decorrenza dall’inizio dell’attività.