Le casistiche sulle supplenze assegnate ai docenti precari sono molteplici. Tra i vari incroci, molti dubbi continua a destare l’interpello. Tra problemi riscontrati dalle segreterie, sommerse dalle richieste, e dagli aspiranti docenti, che lamentano scarsa trasparenza sui criteri di selezione, il nuovissimo strumento erede delle MAD sta faticando a trovare consensi. Non solo, però: in molti si chiedono se, una volta accettata una supplenza da interpello, sia possibile lasciarlo per un altro incarico, sia esso proveniente da GPS o, in alternativa, da graduatoria di istituto.
Interpello: come funziona?
Come ribadito anche da Michele Sorge (CISL Scuola Roma-Rieti) in una diretta YouTube insieme all’Avv. Maria Rosaria Altieri, le scuole hanno l’obbligo di predisporre un modello per la candidatura tramite interpello, unitamente a termini e modalità con cui l’istituto dà riscontro ai partecipanti, dopo attenta valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del proprio avviso. Una volta effettuata la presa di servizio, anche coloro che accettano questo tipo di supplenza sono soggetti alle sanzioni in caso di abbandono di servizio. Queste sono previste dall’art. 14 dell’OM n. 88/2024.
In linea di principio, è sempre ammesso lasciare un incarico conferito tramite graduatoria di istituto e, di conseguenza, anche mediante interpello se si riceve una nomina da GPS. Quindi, le GPS hanno sempre priorità rispetto a tutti gli altri canali con cui si conferiscono gli incarichi a tempo determinato. Discorso differente per le graduatorie di istituto. Esse, infatti, sono generalmente utilizzate per supplenze brevi e saltuarie. Non essendo mai possibile lasciare una supplenza breve per un’altra, è evidente che anche nel caso dell’interpello varrà la stessa previsione. Dunque, chi accetta un incarico da interpello non potrà lasciare per un incarico da graduatoria di istituto. E ciò vale sia per quelle tradizionali che per quelle fino ad avente diritto.
Differente la situazione, invece, nel caso in cui l’incarico da interpello venga lasciato per una proposta da graduatoria di istituto con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Sono rarissime, essendo le GI residuali, ma in questa ipotesi cosa accadrebbe? È fatto salvo, per chi ha un incarico da graduatoria di istituto, poter lasciare il proprio posto per accettarne un altro con i suddetti termini. Ciò è previsto dalla stessa OM 88/2014 (art. 14 c. 3). Per analogia, dunque, dovrebbe essere consentito anche per coloro che accettano supplenza da interpello. Va infatti ricordato che le medesime disposizioni che si applicano per le supplenze da GPS e da GI valgono anche per gli interpelli.