Lasciare un incarico per un altro. I dubbi sulle diverse casistiche sono molteplici, soprattutto quando ad incrociarsi sono canali differenti come GPS, graduatorie di istituto e interpello. A tal proposito, una nostra lettrice ha chiesto un chiarimento su quest’ultimo strumento. Nello specifico, se si accetta un incarico non avendo il titolo, è possibile abbandonare il servizio per un contratto per il quale si ha titolo?
Per l’interpello valgono le stesse regole delle GI
Per esteso, la nostra lettrice chiede: “Se prendo un contratto da interpello per il sostegno alla scuola primaria (per cui non ho titolo) e mentre sono in servizio mi arriva una convocazione da GI per il sostegno sulla secondaria di II grado (per cui invece ho titolo), vado incontro a sanzioni o posso recidere il primo per il secondo?”
Come sempre, il testo di riferimento è l’OM n. 88/2024. All’interno della stessa, si fa riferimento all’interpello all’art. 13 c. 23. È infatti previsto che “in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio”. Inoltre, si aggiunge che “gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14”. Sostanzialmente, per quanto concerne vincoli e sanzioni, gli interpelli sono assimilati in tutto e per tutto alle graduatorie di istituto. Pertanto, per analogia, si possono applicare le medesime condizioni. Resta inoltre fermo che l’incarico può essere assegnato a chi è sprovvisto di titolo solo in via residuale. Con ciò si intende che prioritariamente il posto spetta a chi è in possesso di abilitazione o specializzazione.
Non ci sono specifiche sui titoli, ma solo sulla scadenza contrattuale
Per rispondere al quesito della nostra lettrice, l’ordinanza ministeriale, per quel che concerne le sanzioni, non prevede ipotesi particolari legati al possesso o meno del titolo. L’unica previsione inerente al titolo riguarda i docenti specializzati sul sostegno, i quali, in caso di rinuncia, perdono la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica GI per tutte le classi di concorso (e non solo sul sostegno). Ciò è sancito dall’art. 14 c. 2 lett. a). Il dubbio posto, però, riguarda un altro aspetto, cioè quello di lasciare un incarico già assunto per un altro.
A tal proposito, vale quanto previsto dall’art. 14 c. 3. Esso prevede che “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)”. Quest’ultime sono supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Dunque, non avendo disposizioni specifiche legate al possesso del titolo, si ritiene corretto applicare analogicamente quanto previsto per le GI anche per gli interpelli.
Questo significa che, se un docente ha già stipulato un contratto da interpello, può lasciarlo per una GI solamente se esso è fino al 30 giugno o al 31 agosto. Stesso discorso vale per le GPS: è sempre possibile lasciare l’incarico per una supplenza conferita da graduatorie provinciali per le supplenze. Sempre parallelamente, nella rarissima ipotesi in cui un interpello dovesse avere scadenza al termine delle attività didattiche o annuale, non sarà mai possibile lasciarlo per altra convocazione da GI. Ovviamente, chi invece dovesse decidere di proseguire con il contratto da interpello, non avrà alcuna sanzione (come previsto dal medesimo riferimento normativo).