Interpello
Interpello

Lasciare un incarico per un altro. I dubbi sulle diverse casistiche sono molteplici, soprattutto quando ad incrociarsi sono canali differenti come GPS, graduatorie di istituto e interpello. A tal proposito, una nostra lettrice ha chiesto un chiarimento su questโ€™ultimo strumento. Nello specifico, se si accetta un incarico non avendo il titolo, รจ possibile abbandonare il servizio per un contratto per il quale si ha titolo?

Per lโ€™interpello valgono le stesse regole delle GI

Per esteso, la nostra lettrice chiede: โ€œSe prendo un contratto da interpello per il sostegno alla scuola primaria (per cui non ho titolo) e mentre sono in servizio mi arriva una convocazione da GI per il sostegno sulla secondaria di II grado (per cui invece ho titolo), vado incontro a sanzioni o posso recidere il primo per il secondo?โ€

Come sempre, il testo di riferimento รจ lโ€™OM n. 88/2024. Allโ€™interno della stessa, si fa riferimento allโ€™interpello allโ€™art. 13 c. 23. รˆ infatti previsto che โ€œin caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dellโ€™abilitazione โ€“ per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per lโ€™insegnamento agli alunni disabili โ€“ o, in subordine, del titolo di studioโ€. Inoltre, si aggiunge che โ€œgli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui allโ€™articolo 14โ€. Sostanzialmente, per quanto concerne vincoli e sanzioni, gli interpelli sono assimilati in tutto e per tutto alle graduatorie di istituto. Pertanto, per analogia, si possono applicare le medesime condizioni. Resta inoltre fermo che l’incarico puรฒ essere assegnato a chi รจ sprovvisto di titolo solo in via residuale. Con ciรฒ si intende che prioritariamente il posto spetta a chi รจ in possesso di abilitazione o specializzazione.

Non ci sono specifiche sui titoli, ma solo sulla scadenza contrattuale

Per rispondere al quesito della nostra lettrice, lโ€™ordinanza ministeriale, per quel che concerne le sanzioni, non prevede ipotesi particolari legati al possesso o meno del titolo. Lโ€™unica previsione inerente al titolo riguarda i docenti specializzati sul sostegno, i quali, in caso di rinuncia, perdono la possibilitร  di conseguire supplenze dalla specifica GI per tutte le classi di concorso (e non solo sul sostegno). Ciรฒ รจ sancito dallโ€™art. 14 c. 2 lett. a). Il dubbio posto, perรฒ, riguarda un altro aspetto, cioรจ quello di lasciare un incarico giร  assunto per un altro.

A tal proposito, vale quanto previsto dallโ€™art. 14 c. 3. Esso prevede che โ€œil personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltร  di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 5, lettere a) e b)โ€. Questโ€™ultime sono supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Dunque, non avendo disposizioni specifiche legate al possesso del titolo, si ritiene corretto applicare analogicamente quanto previsto per le GI anche per gli interpelli.

Questo significa che, se un docente ha giร  stipulato un contratto da interpello, puรฒ lasciarlo per una GI solamente se esso รจ fino al 30 giugno o al 31 agosto. Stesso discorso vale per le GPS: รจ sempre possibile lasciare lโ€™incarico per una supplenza conferita da graduatorie provinciali per le supplenze. Sempre parallelamente, nella rarissima ipotesi in cui un interpello dovesse avere scadenza al termine delle attivitร  didattiche o annuale, non sarร  mai possibile lasciarlo per altra convocazione da GI. Ovviamente, chi invece dovesse decidere di proseguire con il contratto da interpello, non avrร  alcuna sanzione (come previsto dal medesimo riferimento normativo).