I posti di potenziamento sono stati introdotti dalla legge n. 107/2015. Questi hanno la funzione di ampliare l’offerta formativa e sono assegnati a docenti, anche precari. Infatti, prendendo ad esempio le nomine da GPS, nell’atto non è mai indicato se il posto è curricolare o di potenziamento. Ciò proprio in virtù del fatto che entrambi gli insegnanti sono equiparati a tutti gli effetti. Il docente di potenziamento ha un’articolazione oraria svincolata da quella canonica, non avendo la titolarità nelle classi. E proprio a tal proposito, qualcuno si chiede se sia possibile che ad un insegnante possa venir attribuito un orario di servizio completamente pomeridiano, escludendolo dalle attività mattutine. Analizziamo meglio la questione.
Cosa fa il docente di potenziamento?
L’art. 1 c. 7 della succitata legge prevede una serie di attività riconducibili all’ambito della valorizzazione dell’offerta formativa. Solo a titolo esemplificativo, possono essere previste attività di potenziamento linguistico, matematico, scientifico, digitale ecc. Una prassi diffusa vede le scuole impiegare i docenti di potenziamento per le sostituzioni orarie. Un pacchetto di ore può andare bene, anche perché le sostituzioni hanno una valenza e possono comunque essere utilizzate per potenziare le competenze. Sarebbe però auspicabile non assegnare 18, 22 o 25 ore (a seconda del grado di istruzione) totalmente adibite alle sostituzioni dei colleghi assenti.
I riferimenti normativi in materia di orario
Il CCNL 2019-21 prevede, all’art. 43 c. 5, che nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Il comma 11 del medesimo articolo stabilisce invece che l’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015.
Infine, il D. lgs. 297/94 prevede che il Collegio Docenti formuli delle proposte al Dirigente Scolastico (art. 7 c. 2 lett. B), ma che sia quest’ultimo a determinarlo (art. 396 c. 2 lett. D).
Orario di potenziamento esclusivamente pomeridiano? Sì, è possibile
Dunque, stando al materiale normativo, è il Dirigente Scolastico a formulare l’orario. Il contratto collettivo prescrive che l’orario debba essere distribuito in non meno di cinque giorni, dando la possibilità di mantenere il c.d. “giorno libero” aggiunto al festivo. Nulla però impone in merito all’articolazione dell’orario stesso. Dunque, il docente di potenziamento potrebbe avere esclusivamente un orario pomeridiano, senza attività programmate al mattino.
Ciò, però, a patto che tale impostazione abbia un senso. Il potenziamento, come ribadito più volte, ha la funzione di arricchire l’offerta formativa. Deve dunque essere organizzato in modo tale da garantire una valorizzazione. Quindi, a titolo esemplificativo, se un docente venisse impiegato per un laboratorio linguistico da svolgersi in orario extracurricolare, questo ricadrebbe necessariamente nelle ore pomeridiane. In tal caso, però, l’attività avrebbe un valore e dunque il principio con cui è nato il potenziamento sarebbe pienamente rispettato, assicurando anche il riconoscimento delle professionalità del docente interessato.