Una delle conquiste ottenuta col CCNL scuola 2019-21, la cui firma definitiva ĆØ stata sottoscritta all’ARAN il 18 gennaio 2024, ĆØ la concessione dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari ai precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Restano esclusi i supplenti brevi, sebbene abbiano un contratto fino al termine delle lezioni. I permessi in questione sono dunque giĆ attivi. Giungono perĆ² alcune segnalazioni di segreterie scolastiche che non li stanno concedendo in attesa della pubblicazione del CCNL sulla Gazzetta Ufficiale. Facciamo chiarezza.
3 giorni di permesso retribuito giĆ attivi
Precisazioni in merito al riconoscimento dei 3 giorni di permesso retribuito al personale precario giungono dal sindacato Adip-Anief, il quale sulla pagina ufficiale Facebook ‘Diplomati Magistrale – Adip’, per fugare ogni dubbio, riporta il contenuto dell’art 2 comma 2 del CCNL scuola 2019-21: āGli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Lāavvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dellāARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.ā Si tratterebbe dunque di un’interpretazione errata quella messa in atto da alcune segreterie che starebbero aspettando la pubblicazione del suddetto CCNL sulla Gazzetta Ufficiale prima di concedere i 3 giorni di permesso retribuito ai docenti precari al 30 giugno e 31 agosto. Va ricordato che il diritto di richiedere questi permessi spetta anche a quei supplenti che non svolgono servizio a tempo pieno, purchĆØ comunque abbiano in essere contratti annuali o fino al termine delle attivitĆ didattiche.