Una delle conquiste ottenuta col CCNL scuola 2019-21, la cui firma definitiva ĆØ stata sottoscritta all’ARAN il 18 gennaio 2024, ĆØ la concessione dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari ai precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Restano esclusi i supplenti brevi, sebbene abbiano un contratto fino al termine delle lezioni. I permessi in questione sono dunque giĆ  attivi. Giungono perĆ² alcune segnalazioni di segreterie scolastiche che non li stanno concedendo in attesa della pubblicazione del CCNL sulla Gazzetta Ufficiale. Facciamo chiarezza.

3 giorni di permesso retribuito giĆ  attivi

Precisazioni in merito al riconoscimento dei 3 giorni di permesso retribuito al personale precario giungono dal sindacato Adip-Anief, il quale sulla pagina ufficiale Facebook ‘Diplomati Magistrale – Adip’, per fugare ogni dubbio, riporta il contenuto dell’art 2 comma 2 del CCNL scuola 2019-21: ā€œGli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Lā€™avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dellā€™ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.ā€ Si tratterebbe dunque di un’interpretazione errata quella messa in atto da alcune segreterie che starebbero aspettando la pubblicazione del suddetto CCNL sulla Gazzetta Ufficiale prima di concedere i 3 giorni di permesso retribuito ai docenti precari al 30 giugno e 31 agosto. Va ricordato che il diritto di richiedere questi permessi spetta anche a quei supplenti che non svolgono servizio a tempo pieno, purchĆØ comunque abbiano in essere contratti annuali o fino al termine delle attivitĆ  didattiche.