Il Parlamento ha l’opportunità di risolvere le problematiche legate alle complesse assunzioni dei docenti precari direttamente dalle graduatorie Gps, con un focus sull’aggiustamento degli organici e sulle ricostruzioni di carriera che dovrebbero includere tutti i servizi prestati. Nella prossima settimana, la quinta Commissione di Palazzo Madama dovrà deliberare sugli emendamenti al Decreto legge Anticipi, collegato al disegno di Legge di bilancio e in fase di esame con l’Atto n. 912 in relazione al DL 18 ottobre 2023, n. 145.
Assunzioni da GPS ed emendamenti
La Commissione si pronuncerà anche su una ventina di richieste di modifica presentate da Anief per risolvere le problematiche legate al precariato, agli organici, e al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della carriera. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, esprime la speranza che il testo che raggiungerà l’Aula del Senato il 5 dicembre agisca effettivamente per il bene della scuola. C’è il desiderio di reintrodurre il doppio canale di reclutamento del personale docente, consentendo l’inserimento in ruolo dalle prime e seconde fasce delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sia per la materia che per il sostegno.
Si chiede anche il recupero degli arretrati di indennità di vacanza contrattuale, trasferimenti di sede del personale di ruolo senza vincoli, passaggio in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno, opzione di ricostruzione di carriera completa o del servizio effettivamente prestato in passato, conferma dei ruoli dei docenti licenziati dopo concorsi con riserva, accesso diretto dei candidati triennalisti al TFA sostegno, e deroghe sul dimensionamento dei Comuni con meno di 3 mila residenti.
Docenti assunti con riserva e poi licenziati
Il sindacato ricorda che l’emendamento sui docenti assunti con riserva e poi licenziati, presentato da FdI e Lega e segnalato da Anief, se approvato, dovrebbe estendersi anche a coloro che sono stati assunti da graduatoria ad esaurimento, seguendo il precedente ottenuto da Udir per i dirigenti licenziati.
L’emendamento per reclutamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze
L’emendamento proposto per le assunzioni da GPS 20.0.8 Bucalo, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio
20.0.9 Marti, Testor, Dreosto
Dopo l’articolo inserire il seguente: «Articolo 20-bis (Reclutamento personale docente)
1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell’aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.
3. L’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l’articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.